Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31934 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31934 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il 15/05/1991
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del TRIBUNALE di NOLA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 13.3.2025 il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna del ricorrente;
Premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222 – 01);
Rilevato che l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza sulla base della distanza temporale tra i fatti giudicati e della circostanza che tra l’uno e l’altro reato ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari;
Considerato che il ricorso contrasta tale motivazione, lamentando che il giudice dell’esecuzione non abbia tenuto conto della identità dei titoli di reato e del medesimo contesto territoriale di commissione degli stessi, ma in tal modo trascurando di prendere atto che invece tali elementi sono stati presi in considerazione dall’ordinanza impugnata e giudicati recessivi, in quanto di per sé sintomatici piuttosto di una mera abitualità nel crimine;
Ritenuto, pertanto, che il giudice dell’esecuzione abbia fatto buon governo del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01);
Ritenuto, che, a fronte di tale motivazione non illogica o contraddittoria, il ricorso si limita, invece, a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01);
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2025