Continuazione Reati: la Cassazione Ribadisce i Criteri per il Riconoscimento
L’istituto della continuazione reati rappresenta una colonna portante del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di unificare sotto un’unica pena più condotte illecite nate da un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito ancora una volta quali sono gli indici concreti per accertare l’esistenza di una ‘volizione unitaria’, negando il beneficio in un caso caratterizzato da distanza temporale ed eterogeneità delle condotte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto che, in sede di esecuzione della pena, chiedeva al Tribunale di riconoscere il vincolo della continuazione tra diversi reati per i quali era stato condannato. L’obiettivo era ottenere una rideterminazione della pena complessiva in senso più favorevole, sostenendo che tutti i delitti commessi fossero riconducibili a un unico programma criminoso iniziale.
Il Tribunale rigettava l’istanza, spingendo il condannato a presentare ricorso per cassazione, lamentando un’errata valutazione dei criteri per l’applicazione dell’istituto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni del ricorrente manifestamente infondate. La decisione del giudice dell’esecuzione, secondo la Suprema Corte, non era affatto illogica, ma anzi perfettamente allineata alla consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare a quella espressa dalle Sezioni Unite.
Le Motivazioni: Indici Concreti e Non Mere Congetture per la Continuazione Reati
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni, che ribadiscono con forza i principi per il riconoscimento della continuazione reati. La Corte sottolinea che non è sufficiente la mera presenza di alcuni indicatori comuni, ma è necessaria una verifica approfondita e rigorosa della sussistenza di concreti elementi che provino una ‘volizione unitaria’.
La giurisprudenza (richiamando la sentenza ‘Gargiulo’ delle Sezioni Unite) ha individuato una serie di indicatori da valutare complessivamente:
* Omogeneità delle violazioni e del bene protetto.
* Contiguità spazio-temporale tra le condotte.
* Singole causali e modalità della condotta.
* Sistematicità e abitudini programmate di vita.
Il fattore decisivo, tuttavia, è la prova che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere; serve un piano preordinato.
Nel caso specifico, la Corte ha evidenziato due elementi ostativi cruciali:
1. La distanza temporale: un lasso di sette e undici mesi tra i reati è stato considerato un intervallo troppo ampio per poter sostenere un’unica programmazione iniziale.
2. L’eterogeneità dei reati: la totale diversità tra i delitti commessi è stata interpretata come un chiaro segno di determinazioni criminose estemporanee e non di un piano unitario.
Di fronte a questi elementi, la conclusione del giudice secondo cui i reati successivi non potevano essere stati programmati al tempo del primo è stata ritenuta logica e corretta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione in materia di continuazione reati. Per ottenere il beneficio, non basta appellarsi a una generica programmazione, ma è necessario dimostrare con elementi concreti e specifici che i vari episodi delittuosi erano tappe di un progetto unitario, concepito fin dall’inizio. La distanza temporale e la diversità dei reati restano due degli ostacoli più significativi da superare per il riconoscimento della continuazione, poiché suggeriscono fortemente l’esistenza di decisioni criminose separate e nate in momenti diversi.
Quali sono i criteri principali per riconoscere la continuazione tra reati?
Per riconoscere la continuazione è necessaria una verifica approfondita di indicatori concreti come l’omogeneità delle violazioni, la contiguità di tempo e luogo, le modalità della condotta e la prova che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, fin dal momento del primo.
Una notevole distanza di tempo tra un reato e l’altro può impedire il riconoscimento della continuazione?
Sì. Secondo la Corte, una significativa distanza temporale (nel caso di specie, sette e undici mesi) è un forte indice contrario alla sussistenza di un’unica volizione unitaria, suggerendo che i reati siano frutto di determinazioni estemporanee e separate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano manifestamente infondati e in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale richiede una prova rigorosa della programmazione unitaria dei reati, prova che nel caso di specie mancava a causa della distanza temporale e dell’eterogeneità dei delitti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5660 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il 19/06/1983 avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che l’eterogeneità tra i reati che si chiede di porre in continuazione e la distanza temporale tra essi sono due degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e, nel caso in esame, in presenza di una distanza di sette ed undici mesi e della totale eterogeneità dei reati oggetto dell’istanza, non Ł illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME