La Continuazione tra Reati: Quando la Distanza Temporale Diventa un Ostacolo Insormontabile
L’istituto della continuazione reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un importante strumento per mitigare il trattamento sanzionatorio quando più crimini sono frutto di un’unica programmazione. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Con l’ordinanza n. 15687/2024, la Corte di Cassazione ribadisce i criteri per il riconoscimento di questo beneficio, sottolineando come un lungo lasso di tempo tra i fatti possa, di fatto, escluderlo.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Continuazione Negata
Il caso trae origine dal ricorso di un uomo avverso la decisione del Giudice dell’esecuzione, il quale aveva negato l’applicazione della continuazione tra diversi reati. Il ricorrente sosteneva che i vari episodi delittuosi fossero legati da un unico disegno criminoso. Tuttavia, il giudice di merito aveva respinto la richiesta basandosi su due elementi principali: il considerevole intervallo temporale tra i reati, circa tre anni, e l’assenza di prove che dimostrassero un piano unitario fin dall’inizio. Anzi, era emerso che i reati successivi erano scaturiti da una risoluzione criminosa autonoma e estemporanea, come una reazione vendicativa a eventi accaduti pochi giorni prima.
La Decisione della Cassazione: Perché la continuazione reati non è applicabile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione del giudice precedente. Gli Ermellini hanno chiarito che le censure del ricorrente erano generiche e si limitavano a sollecitare un nuovo esame del merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi cardine che regolano la materia.
L’Importanza della Distanza Cronologica
Il primo punto cruciale analizzato è la distanza temporale. Sebbene non esista una regola matematica, la Cassazione ha affermato che un lungo intervallo tra i reati costituisce un importante ‘indice probatorio’. Più tempo passa, più diventa logicamente difficile sostenere che i crimini facciano parte di un unico piano deliberato in anticipo. Nel caso specifico, un periodo di tre anni è stato ritenuto un limite logico significativo alla possibilità di ravvisare una continuazione, e il ricorrente non ha fornito argomenti concreti per superare questa presunzione.
L’Assenza di un Disegno Criminoso Unitario
Il secondo e fondamentale elemento è l’assenza del ‘medesimo disegno criminoso’. Per aversi continuazione, non basta che i reati siano simili o commessi dalla stessa persona. È necessario dimostrare che il reo, prima di commettere il primo reato, avesse già programmato, almeno nelle linee generali, anche i successivi. In questo caso, mancavano elementi fattuali o logici a supporto di tale tesi. Al contrario, le prove indicavano che i reati successivi erano nati da circostanze nuove e imprevedibili, come una specifica provocazione, dimostrando così un’insorgenza criminosa autonoma e non un piano prestabilito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso evidenziando che le argomentazioni della difesa non superavano il vaglio preliminare. Esse si configuravano come una richiesta di lettura alternativa delle prove, non consentita in Cassazione, e le questioni giuridiche sollevate erano manifestamente infondate. Il Giudice dell’esecuzione aveva correttamente applicato i principi di legittimità, valorizzando sia la distanza temporale sia l’assenza di un programma unitario. La decisione di negare la continuazione era, pertanto, immune da vizi logici o giuridici. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la continuazione reati è un beneficio che richiede una prova rigorosa della sussistenza di un disegno criminoso unitario e originario. Un notevole lasso di tempo tra i fatti, pur non essendo di per sé decisivo, opera come un forte indicatore contrario. In assenza di elementi concreti che dimostrino una programmazione ab origine, e in presenza di prove che suggeriscono una genesi estemporanea dei reati successivi, i giudici sono tenuti a negare l’applicazione dell’istituto. La decisione serve da monito sulla necessità di articolare ricorsi fondati su vizi di legittimità e non su semplici riesami del merito dei fatti.
Una grande distanza di tempo tra due reati esclude sempre la continuazione?
Non automaticamente, ma rappresenta un indice probatorio molto forte contro il suo riconoscimento. Come specificato dalla Corte, una distanza cronologica notevole può rappresentare un ‘limite logico’ alla possibilità di ravvisare un unico disegno criminoso, e spetta al ricorrente fornire prove concrete per superare questa presunzione.
Cosa si intende per ‘medesimo disegno criminoso’ ai fini della continuazione?
Si intende un programma criminoso unitario, deliberato dal soggetto prima di commettere il primo reato, che lega tutte le successive violazioni della legge penale. Non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere, ma è necessaria una programmazione iniziale, anche solo nelle sue linee generali, di tutti i reati che verranno commessi.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso (come in questo caso), anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15687 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato – sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati – che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati parzialmente omogenei, commessi a circa tre anni di distanza, ma anche l’assenza di elementi, fattuali o logici, da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l’acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell’estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni (reazione vendicativa ad azioni compiute qualche giorno prima).
1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024.