Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28840 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28840 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
(de plano)
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 31/08/1983
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro non dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice dell’esecuzione, che ha rigettato la richiesta principale di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due rapine aggravate, reati giudicati con due sentenze irrevocabili, proposta nell’interesse di NOME COGNOME nonché quella subordinata di applicazione della diminuzione di pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna sub punto b) dell’ordinanza.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento – proposto per vizio di motivazione rispetto alle deduzioni devolute con l’istanza, con particolare riferimento alle condizioni personali che avevano determinato
l’imputato a commettere le due rapine aggravate giudicate con i provvedimenti definitivi citati – risulta presentato personalmente dal condannato, in data
successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc.
pen. sopprimendo l’inciso “salvo che la parte non vi provveda personalmente”, impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti
nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
2018, COGNOME, Rv. 272011).
infatti, che, in calce al ricorso, vi è soltanto la sottoscrizione del
Rilevato, condannato e che il ricorso proviene dalla Casa circondariale ove il detenuto era
ristretto, con la mera indicazione del difensore di fiducia nominato (Avv. G.
Ladisi, del foro di Bari).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere
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dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma
-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente