Continuazione reati: la Cassazione fissa i paletti per il riconoscimento
L’istituto della continuazione reati, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un cardine del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più illeciti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo beneficio, chiarendo in quali circostanze debba essere escluso. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i criteri applicati dalla Suprema Corte.
Il Caso in Analisi: Ricorso contro la Pena e la Negata Continuazione
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava il ricorso di un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti. L’imputato lamentava due aspetti della sentenza emessa dalla Corte d’Appello:
1. La quantificazione della pena: pur avendo ottenuto il riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva, contestava che queste non fossero state applicate nella loro massima estensione.
2. Il mancato riconoscimento della continuazione reati con una precedente sentenza di condanna, che avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Il ricorrente sperava quindi di ottenere uno sconto di pena e l’unificazione dei diversi episodi criminosi sotto un unico vincolo.
La Decisione della Cassazione e la corretta applicazione della continuazione reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze e confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno fornito motivazioni chiare e distinte per ciascun punto, tracciando una linea netta sui limiti discrezionali del giudice di merito e sui presupposti per l’applicazione della continuazione reati.
Le Motivazioni sul primo motivo: La Quantificazione della Pena
In merito al primo motivo, la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata. La Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la scelta di non applicare le attenuanti generiche nella massima misura possibile. La decisione era fondata su elementi concreti, quali la personalità del ricorrente e, soprattutto, il quantitativo non modico e la varietà della sostanza stupefacente oggetto del reato. Questo dimostra come la valutazione del giudice di merito sulla quantificazione della pena, se logicamente motivata, sia difficilmente sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni sul secondo motivo: L’Esclusione della Continuazione
Ancora più rilevante è l’analisi sul secondo motivo. La Suprema Corte ha confermato il diniego della continuazione reati, evidenziando l’assenza del requisito fondamentale: l’unitario intento criminoso. I giudici hanno sottolineato due fattori decisivi:
* Distanza temporale: Tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli della precedente condanna era trascorso un lasso di tempo significativo (oltre un anno).
* Diversità dell’oggetto del reato: I due episodi criminosi riguardavano sostanze stupefacenti di differente tipologia.
Queste circostanze, secondo la Corte, impedivano di riconoscere un’unica programmazione criminosa iniziale, elemento indispensabile per poter applicare l’articolo 81 del codice penale.
le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un’interpretazione rigorosa dei presupposti normativi. Per quanto riguarda le attenuanti, si ribadisce che la loro concessione e quantificazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve fornire una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la valorizzazione della gravità del fatto (quantità e varietà della droga) è stata ritenuta una giustificazione valida per un’applicazione contenuta del beneficio.
Sul punto cruciale della continuazione reati, la Corte ha ribadito che il ‘medesimo disegno criminoso’ non può essere presunto, ma deve emergere da elementi concreti e univoci. La notevole distanza temporale tra i reati e la diversità della loro natura oggettiva sono stati considerati indicatori sufficienti a escludere l’esistenza di un’unica pianificazione originaria. In altre parole, non basta commettere reati della stessa indole per ottenere il beneficio, ma è necessario provare che essi siano parte di un unico progetto deliberato in anticipo.
le conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la valutazione sulla misura delle attenuanti è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito, purché sorretto da una motivazione logica. In secondo luogo, e con maggiore impatto, cristallizza i criteri per l’applicazione della continuazione reati: la contiguità temporale e l’omogeneità delle condotte sono elementi essenziali per poter dimostrare l’esistenza di un unitario disegno criminoso. La loro assenza rende altamente improbabile, se non impossibile, il riconoscimento di questo istituto di favore, con conseguente cumulo materiale delle pene.
Perché un giudice può non concedere le attenuanti generiche nella massima estensione possibile?
Perché la loro quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice, il quale può modularle in base a elementi concreti come la personalità dell’imputato, la gravità del fatto e, come nel caso di specie, la quantità e varietà della sostanza stupefacente detenuta.
Quali sono gli elementi che possono escludere la continuazione tra reati?
La continuazione può essere esclusa quando mancano prove di un ‘medesimo disegno criminoso’. Elementi decisivi in tal senso sono, come indicato dalla Cassazione, una significativa distanza temporale tra i fatti (nel caso specifico, oltre un anno) e la diversità della tipologia dei reati commessi (ad esempio, il coinvolgimento di differenti tipi di sostanze stupefacenti).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33122 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOLFETTA il 06/07/2000
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, con cui si censura la quantificazione della pena nella parte in cui le riconosciute attenuanti generiche, ritenute prevalenti alla contestata recidiva (in accoglimento del motivo di appello), sono state applicate non nella massima estensione è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che avevano fatto ritenere giustificata una minore incidenza delle richieste e concesse circostanze, valorizzando, a tal fine, la personalità del ricorrente, il quantitativo non modico della sostanza stupefacente e la sua variegata quantità;
rilevato che analogo limite sussiste in relazione al secondo motivo, avendo la decisione evidenziato come i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. non potessero avere attinenza alcuna tra loro (oltre un anno) e perché relativi a sostanze stupefacenti di differente tipologia, evenienze che impedivano il riconoscimento dell’unitario intento criminoso ai fini del riconoscimento della richiesta continuazione ex art. 81 cod. pen. (pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025.