Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43214 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43214 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOSSANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena, con rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Asti in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta da NOME COGNOME, in relazione a reati giudicati con tre sentenze definitive, in ordine a quelli giudicati con le due sentenze indicate ai n. 1 (fatti commessi in data 17 luglio 2013) e 2 (fatti commessi nel mese di aprile 2013 – giugno 2014) dell’ordinanza, con rideterminazione della pena irrogata in quella di anni tre mesi tre di reclusione ed euro 1.500 di multa, rigettando nel resto l’istanza.
2.Avverso l’indicato provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando due vizi.
2.1.Con il primo motivo si deduce erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della continuazione in relazione alla terza sentenza, relativa al reato di bancarotta e a reati fiscali, tenendo conto che le condotte di bancarotta sono iniziate nel 2014, quindi in concomitanza con la condotta di ricettazione di cui alla sentenza del 7 maggio 2019 resa dal Tribunale di Torino, nonché con i reati fiscali già riuniti in continuazione nel provvedimento di cognizione.
La riscontrata commissione del reato in Asti, peraltro, non tiene conto del fatto che nel circondario è stato dichiarato il fallimento ma che la ditta aveva sede in Torino, luogo effettivo di compimento delle condotte di bancarotta.
Inoltre, si rimarca che dalla sentenza dell’Autorità giudiziaria di Asti è emersa quale concorrente nel reato la posizione di COGNOME, giudicato separatamente anche per il delitto di ricettazione di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Torino n. 517.
I reati giudicati con le tre sentenze in esame (millantato credito, ricettazione di assegni e furto di titoli di credito, bancarotta per distrazione) per il ricorrent sarebbero espressione della medesima finalità quella, cioè, di conseguire un profitto e, comunque, collegati alla conclamata ludopatia del condannato, dedito a frequentare sale scommesse e casinò (come da documentazione prodotta).
Si richiama quanto alla dedizione al gioco di azzardo la sentenza Sez. 1, n. 56704/2018.
2.2.Con il secondo motivo si contesta la violazione degli artt. 671, comma 2bis cod. proc. pen. e 81, comma quarto, cod. pen.
Le due sentenze di cui ai reati riuniti in continuazione non fanno riferimento alla recidiva che, in quei procedimenti, non è stata contestata neppure nella forma semplice, dunque, l’aumento di pena determinato ex art. 671, comma 2-
bis cod. proc. pen., non doveva tenere conto dei parametri di cui all’art. 81, comma quarto, cod. pen.
Del resto, la recidiva, come maggiore pericolosità della condotta collegata a precedenti penali, deve essere riconosciuta in sede di cognizione e non può essere rimessa all’apprezzamento del giudice della esecuzione, il quale è vincolato al giudicato.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio quanto alla determinazione della pena con rigetto nel resto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
«N (dio
1.11 irrtTlin motivo di ricorso è fondato, per le ragioni innanzi esposte, nel resto l’impugnazione è infondata.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti, quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi (tra le altre, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413). L’identità del disegno criminoso deve essere esclusa qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)
Ciò premesso, in primo luogo, si osserva che la motivazione offerta dal Giudice dell’esecuzione, quanto all’esclusione del riconoscimento del vincolo della
continuazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta e ai concorrenti reati fiscali, è immune da vizi di ogni tipo. Il provvedimento risulta congruamente motivato con riferimento all’esclusione della continuazione quanto al reato di bancarotta, inerente a situazione, come descritta nel provvedimento impugnato, obiettivamente eccentrica rispetto a quella in cui sono stati commessi gli altri reati riuniti in continuazione.
In secondo luogo, si rileva che il Collegio intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il reato di bancarotta fraudolenta, al di là della data di commissione dei singoli atti distrattivi, si consuma al momento della dichiarazione di fallimento che, nella specie, avviene in data 16-17 dicembre 2015 (cfr. sentenza allegata) mentre i fatti di cui alle altre due sentenze definitive risultano commessi negli anni 2013 e 2014, dunque a distanza temporale consistente, come riscontrato in sede di esecuzione.
Anche i reati fiscali, giudicati con la descritta sentenza, non sono collocati in un contesto di prossimità temporale con gli altri, posto che si riferiscono all’annualità fiscale del 2015 (pur facendo un capo di imputazione riferimento alla situazione al bilancio 31 dicembre 2014).
Infine, si rileva, quanto all’indicato elemento unificante delle condotte, ravvisato nella ludopatia da cui COGNOME si assume affetto, che il motivo di ricorso, per tale parte, è inammissibile perché meramente reiterativo dell’istanza rispetto alla quale il Giudice dell’esecuzione ha risposto, con ragionamento immune da illogicità manifesta e, dunque, non censurabile nella presente sede di legittimità (cfr. p. 3 dell’ordinanza).
1.2.11 secondo motivo è fondato.
La pena irrogata per effetto della ritenuta continuazione è stata aumentata in misura non inferiore a un terzo, ma la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. non è contestata in nessuna delle sentenze irrevocabili per le quali i reati giudicati sono stati ritenuti avvinti dalla continuazione (cfr. capi imputazione), né viene specificato dal Giudice dell’esecuzione che questa è stata accertata, con sentenza definitiva, prima della commissione di quei fatti.
In relazione alla pronuncia resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 7 maggio 2019, risulta irrogato un aumento per la recidiva che risulta anche esplicitato nella motivazione, ma si tratta di recidiva semplice con aumento di solo un mese di reclusione, rispetto alla pena base.
Sul punto, il Collegio aderisce al costante indirizzo interpretativo di questa Corte secondo il quale la disposizione introdotta con la novella codicistica di cui alla legge n. 251 del 2005, secondo cui il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione, ove i reati siano stati commessi da un soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., comporta un aumento non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, non
opera in riguardo alle condanne per reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. nello stesso senso, Sez. 1, n. 44670 del 10/11/2009, COGNOME, Rv. 245685 – 01; Sez. 1, n. 13788 del 27/02/2008, COGNOME, Rv. 240416 – 01; conf. n. 37482 del 2008, Rv. 241809-01).
Inoltre, occorre tenere conto che secondo la giurisprudenza di legittimità cui il Collegio intende dare continuità (tra le altre, Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, Mouhim Amine, Rv. 286602 – 01) il limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede (conf. n. 27098 del 2023 Rv. 284797 – 01; n. 22545 del 2019, Rv. 276268 – 01; n. 54182 del 2018 Rv. 275296 – 01; n. 18773 del 2013, Rv. 256011 – 01; n. 17928 del 2010 Rv. 247048 – 01; Corte cost. ord. n. 193 del 2008 e 171 del 2009).
Si rileva, dunque, che nel caso al vaglio la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta e per reati fiscali non autorizzava, secondo l’indirizzo richiamato, l’operato aumento nella consistenza assunta, mentre questo è l’unico argomento speso dal Giudice dell’esecuzione per la sua applicazione.
Pertanto, si impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame di merito su tale punto, onde verificare se i reati giudicati con le sentenze accertative dei reati ritenuti unificati dalla continuazione siano stati o meno commessi da soggetto già dichiarato recidivo reiterato.
2.Consegue a quanto sin qui esposto, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, limitatamente alla determinazione della pena scaturita dall’applicazione della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, diversa persona fisica (diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183 del 2013).
Il ricorso, nel resto deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena aturita dall’applicazione della continuazione con rinvio per nuovo giudizio su le punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti. Rigetta nel sto il ricorso.
Così deciso, il 13 settembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME