Continuazione reati patteggiamento: l’accordo col PM è decisivo
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 42424/2024 chiarisce un punto fondamentale della procedura penale: la richiesta di continuazione reati patteggiamento in fase esecutiva non può prescindere da un nuovo accordo con il Pubblico Ministero. Questa pronuncia ribadisce la natura consensuale del rito alternativo e le sue conseguenze anche dopo la sentenza definitiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato per reati di ricettazione e furto con due distinte sentenze, entrambe emesse a seguito di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. In fase esecutiva, il condannato aveva presentato un’istanza al Tribunale di Milano per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, al fine di rideterminare la pena complessiva in modo più favorevole.
Il Tribunale dichiarava l’istanza inammissibile. La motivazione si fondava sul presupposto che, essendo le sentenze frutto di un accordo tra le parti, anche la modifica della pena in executivis attraverso la continuazione richiedesse un analogo consenso. Poiché il Pubblico Ministero aveva espresso un dissenso motivato, il giudice non poteva accogliere la richiesta.
La Decisione della Cassazione sulla continuazione reati patteggiamento
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione. A suo avviso, il giudice dell’esecuzione, avendo fissato un’udienza per la discussione, avrebbe implicitamente superato il vaglio di ammissibilità e avrebbe dovuto decidere nel merito.
La Suprema Corte ha respinto tutte le doglianze, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si allinea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, confermando che la logica pattizia del rito speciale si estende anche alla fase esecutiva.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare e si articolano su due fronti principali: la necessità dell’accordo e la reiezione delle censure procedurali.
L’Accordo con il Pubblico Ministero come Presupposto Inderogabile
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questa norma disciplina l’applicazione della continuazione in fase esecutiva. La Corte ha ribadito che, quando le sentenze da unificare sono state pronunciate tramite patteggiamento, la richiesta di continuazione è subordinata a un nuovo accordo tra l’imputato e il Pubblico Ministero.
Il giudice dell’esecuzione non ha un potere autonomo di valutazione nel merito, ma può solo:
1. Ratificare l’accordo raggiunto tra le parti.
2. Accogliere la richiesta nonostante il dissenso del PM, ma solo se tale dissenso è ritenuto ingiustificato.
Nel caso di specie, il dissenso del Pubblico Ministero è stato considerato legittimo, precludendo di fatto qualsiasi possibilità di accoglimento dell’istanza. L’assenza di una specifica indicazione della pena da parte del ricorrente ha ulteriormente rafforzato la declaratoria di inammissibilità.
La Reiezione delle Censure Procedurali
La Corte ha anche smontato le critiche procedurali sollevate dal ricorrente. In primo luogo, la presunta omessa audizione non costituiva una violazione, poiché, ai sensi dell’art. 666, comma 4, c.p.p., l’imputato detenuto deve essere sentito solo se ne fa esplicita richiesta, cosa che non era avvenuta.
In secondo luogo, la doglianza relativa a un presunto ritardo nella decisione è stata liquidata come meramente polemica, dato che i tempi processuali (istanza presentata a maggio, udienza a maggio e provvedimento depositato a giugno) sono stati ritenuti del tutto ragionevoli.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cruciale: la natura consensuale del patteggiamento permea l’intero percorso giudiziario, inclusa la fase dell’esecuzione della pena. Chi sceglie questo rito alternativo deve essere consapevole che eventuali modifiche successive, come l’applicazione della continuazione reati patteggiamento, richiederanno un nuovo dialogo e un nuovo accordo con l’accusa. Un dissenso motivato del Pubblico Ministero rappresenta un ostacolo insormontabile, che il giudice dell’esecuzione non può superare se non in casi eccezionali di palese ingiustizia. La sentenza, pertanto, serve da monito sulla necessità di una strategia processuale completa fin dalle prime fasi del procedimento.
È possibile chiedere la continuazione tra reati giudicati con patteggiamento?
Sì, è possibile, ma la richiesta in fase esecutiva è subordinata a un nuovo accordo con il Pubblico Ministero o, in caso di dissenso, alla valutazione del giudice che tale dissenso sia ingiustificato.
Cosa succede se il pubblico ministero non è d’accordo con la richiesta di continuazione dopo un patteggiamento?
Se il dissenso del Pubblico Ministero è giustificato, il giudice dell’esecuzione non può accogliere la richiesta di continuazione e deve dichiararla inammissibile. La volontà delle parti rimane centrale, come nel rito originario.
L’imputato detenuto ha sempre diritto a essere sentito dal giudice dell’esecuzione?
No. Secondo l’art. 666, comma 4, del codice di procedura penale, l’imputato detenuto deve essere sentito solo se ne fa esplicita richiesta. In assenza di tale richiesta, il giudice può procedere senza la sua audizione diretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42424 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in data 12 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati di ricettazione e di furto giudicati con due diverse sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ritenendo che, stante il rito prescelto per entrambe le pronunce, la richiesta è subordinata all’accordo con il pubblico ministero, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., potendo il giudice solo ratificare l’accordo tra le parti, ovvero accoglierlo in caso di dissenso ingiustificato del pubblico ministero, mentre nel caso di specie il dissenso di quest’ultimo era giustificato;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato perché, avendo il giudice dell’esecuzione fissato l’udienza, egli avrebbe dovuto valutare l’istanza nel merito, essendo stato già superato il vaglio della sua ammissibilità, mentre ha motivato la declaratoria di inammissibilità con mere formule di stile e con richiami giurisprudenziali a pronunce risalenti nel tempo;
ritenuto, in primo luogo, manifestamente insussistente il dedotto vizio procedurale in quanto il giudice dell’esecuzione ha rispettato la prescrizione dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., invitando le parti a indicare la pena richiesta e l’eventuale accordo su di essa, ed ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza perché, nonostante la sua sollecitazione, il ricorrente, detenuto, non ha indicato una specifica pena e il pubblico ministero ha, comunque, espresso un parere contrario (vedi Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Rv. 273138);
ritenuta manifestamente infondata la censura circa l’omessa audizione dell’esecutato, detenuto, in quanto egli deve essere sentito dal giudice solo se ne fa richiesta, ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., e non risulta che ciò sia avvenuto, dal momento che il ricorrente non lo adduce né lo dimostra, e ritenuta meramente polemica l’affermazione di un ritardo nella decisione, dal momento che l’istanza risulta pervenuta al Tribunale in data 03 maggio 2024, l’udienza è stata tenuta il 24 maggio 2024 e il provvedimento depositato il 12 giugno 2024;
ritenuto, perciò, che siano insussistenti i vizi dedotti dal ricorrente, essendosi il giudice dell’esecuzione conformato ai consolidati principi giurisprudenziali, correttamente richiamati nel testo del provvedimento;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente