Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32360 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32360 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME C.U.I. CODICE_FISCALE nato a ZAZAVICA( SERBIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta le requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, riforma della sentenza emessa il 14/12/2020 dal Tribunale di Rovigo, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME – imputato dei re previsti dagli artt. 624-bis e 625 cod.pen. (capo A) e 385 e 61, n.2, cod.pen. ( B) – in continuazione con i reati già giudicati con le sentenze irrevocabili eme dallo stesso Tribunale il 19/04/2021 e il 20/05/2019, quantificando la pe complessiva di anni quattro e mesi undici di reclusione ed € 1.300,00 di multa.
La Corte territoriale ha previamente esposto la ricostruzione dei fatti opera nella sentenza impugnata; dalla quale era emerso che l’identificazion dell’imputato quale autore delle condotte suddette era avvenuta sulla base d riconoscimento fotografico operato da NOME COGNOME, vicino di casa della perso offesa, che aveva individuato la foto ritraente il Rubliina come quella dell’uo da lui visto allontanarsi dal condominio subito dopo il fatto, fornendo alt elementi univoci in ordine al modello della vettura utilizzata dal reo, coincid con quella in uso allo stesso imputato.
La Corte ha quindi rigettato il motivo di appello inerente al riconosciment della penale responsabilità dell’imputato, attesa l’assoluta univocità del qu probatorio; ha invece accolto l’istanza volta al riconoscimento del vincolo de continuazione tra il reato di furto in abitazione e quelli ritenuti dalle due sentenze irrevocabili, aventi a oggetto fatti del tutto omogenei (tentato fur abitazione ed evasione) e commessi il 07/05/2019, ovvero a soli tre giorni distanza rispetto a quello giudicato nella presente sede, commesso il 04/05/2019
Ritenuto, quindi, più grave il reato di furto in abitazione consumato, ogget del presente procedimento, ha determinato gli aumenti in mesi sei di reclusion ed € 150,00 di multa per il reato di tentato furto in abitazione di cui alla sen del 19/04/2021 e in mesi quattro di reclusione ed € 50,00 di multa per il reato evasione di cui alla sentenza del 20/05/2019, giungendo quindi alla predett misura finale complessiva.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo d impugnazione; con il quale ha dedotto l’inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 81 cpv. e 133 cod.pen., nonché riferimento all’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la mancanza motivazione in punto di aumenti di pena inflitti per la continuazione tra i
oggetto del presente procedimento e quelli oggetto delle due citate sentenze di condanna già passate in giudicato.
Ha dedotto che proprio il fattore costituito dalla contiguità temporale delle condotte e della loro omogeneità, avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello nel determinare il complessivo trattamento sanzionatorio – a orientare la propria discrezionalità dando adeguato conto delle ragioni di discostamento dal regime minimo consentito dalla legge, atteso il carattere significativo dell’aumento apportato per i reati satellite.
Specificamente, ha evidenziato che – per il reato di evasione oggetto del presente giudizio – il Tribunale di Rovigo (con statuizione non oggetto di motivo di appello) aveva quantificato l’aumento per la continuazione in soli giorni quindici di reclusione, a fronte di un aumento apportato dalla Corte territoriale – per l’evasione commessa il 04/05/2019 – di mesi quattro di reclusione, irrogato in assenza di un adeguato percorso motivazionale; deducendo la sussistenza di un abuso del potere discrezionale previsto dall’art.132 cod.pen., con considerazione estesa anche all’aumento apportato per il reato commesso il 07/05/2019, già oggetto di giudicato e consistente in un mero tentativo di furto, quantificato in mesi sei di reclusione.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto, nei limiti della motivazione che segue.
In considerazione delle deduzioni poste alla base dell’unico motivo di impugnazione – tendente a censurare l’uso del potere discrezionale esercitato dal giudice d’appello in punto di quantificazione della pena per la ritenuta continuazione esterna con i reati commessi il 07/05/2019 – occorre necessariamente fare riferimento all’arresto espresso da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269.
Specificamente, nella parte motiva della citata sentenza, le Sezioni Unite hanno dato atto della necessità, per il giudice di merito, di calcolare e motivare in modo distinto la quantificazione dell’aumento di pena per ciascuno dei reati satellite; difatti, partendo dalla ontologica non unicità concettuale del reato continuato, il Supremo Consesso ha rilevato che «L’adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di
trattamento – contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile personale la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma, Cost.; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile finalizzata, nella prospettiva dell’art. 27, terzo comma, Cost.. Il principio d’uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale. L’uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, “proporzione” della pena rispetto alle “personali” responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale) (Corte cost., sent. n. 50 del 1980)»; concludendone, pertanto, che il valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite concorre a determinare un razionale trattamento sanzionatorio; e che, pertanto, devono essere resi conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore.
Peraltro, nel prosieguo della motivazione, le Sezioni Unite hanno fornito la determinante precisazione in base alla quale l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, trattandosi di principio emergente chiaramente dall’ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.
Dovendosi ritenere consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve riteners motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464); mentre, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008 COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).
Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto che «nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole
reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all’interno dell’intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale. Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.; che non si sia opera surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Di una pena non si può affermare o negare l’esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena».
4. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale non si sia complessivamente e adeguatamente confrontata con i principi espressi dalle Sezioni Unite, con particolare riferimento all’aumento apportato, a titolo di continuazione esterna, per il reato di evasione commesso il 07/05/2019, a fronte di quella determinato per analoga fattispecie di reato – nell’ambito del procedimento in questione.
Difatti, nella sentenza di primo grado (non fatta oggetto di motivo di impugnazione), il Tribunale di Rovigo aveva determinato l’aumento di pena per l’evasione commessa il 04/05/2019 in soli giorni quindici di reclusione, a fronte di un successivo aumento, per la ritenuta continuazione esterna con l’evasione commessa il 07/05/2019, determinato nella ben superiore misura di mesi quattro di reclusione.
Si è quindi dato atto di come le Sezioni Unite abbiano fissato il principio per il quale sussiste, in tema di aumento apportato per la continuazione, uno specifico obbligo motivazionale in punto di proporzione tra le pene anche in riferimento alla relazione interna tra i vari reati, a propria volta conseguente al giudizio sulla ritenuta continuazione tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere ritenuto sussistente, in accoglimento della relativa censura, il denunciato vulnus motivazionale derivante dalla non motivata proporzione tra l’aumento apportato per il reato oggetto di giudizio e quello ritenuto avvinto dal vincolo della continuazione; aggiungendo che, sul punto, la Corte territoriale non ha argomentato in ordine a un ulteriore fattore e rappresentato dall’avvenuta definizione del precedente giudizio nelle forme del rito abbreviato (in riferimento al principio in base al quale qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitt in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui
all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617; Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888, principio dettato in ordine alla continuazione ritenuta in fase esecutiva e applicabile anche al caso di specie).
Di contro, non si ravvisa invece – sempre in applicazione dei predetti principi – un vizio motivazionale inerente all’aumento apportato a titolo di continuazione per il reato di tentato furto in abitazione, attesa la sussistenza di un oggettivo rapporto di proporzionalità tra la pena determinata per il reato base è pari ad anni quattro e l’aumento quantificato in mesi sei per la fattispecie tentata.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia in ordine al punto attinente alla motivazione dell’aumento apportato a titolo di continuazione esterna per il reato di evasione commesso il 07/05/2019 e oggetto della sentenza emessa il 20/05/2019.
Contemporaneamente, va dichiarata la definitività dell’accertamento di penale responsabilità del ricorrente ai sensi dell’art.624, comma 2, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.
Visto l’art.624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato
Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente