Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47357 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47357 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE.CODICE_FISCALE.CODICE_FISCALE) nato a DURRES (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Trattazione scritta.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza in data 29.4.2022, confermando la pronuncia del Tribunale della stessa città, ha ritenuto NOME colpevole del delitto previsto dall’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 per essere rientrato in Italia senza autorizzazione, violando il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia il 9 maggio 2013.
La Corte territoriale ha escluso che la condotta dell’imputato potesse essere giustificata dal pericolo per la sua incolumità in ragione di una faida in corso in Albania in cui sarebbe stata coinvolta la sua famiglia (cd. legge del kamun), ritenendo tale situazione non provata nonché contraddetta dalla circostanza che per i tre anni successivi al rimpatrio, l’imputato era rimasto nel proprio Paese di origine e, rientrato in Italia, non aveva avanzato domanda di protezione internazionale. È stata altresì confermata l’insussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 131-bis cod. pen.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici d’appello hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata infraquinquennale contestata in ragione dei precedenti penali dello NOME. Infine, riguardo all’invocata applicazione della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e il reato di falsificazione de passaporto, per il quale il ricorrente era stato condannato con sentenza del Tribunale di Roma in data 12.8.2016, la Corte d’appello, pur valutandola «all’apparenza esistente», non ne ha applicato la disciplina, ritenendo che dovesse provvedersi in sede esecutiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME articolando tre motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione per essere stato escluso lo stato di necessità invocato dal ricorrente a giustificazione della propria condotta. La sentenza impugnata, nell’escludere la valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado da NOME, padre dell’imputato, il quale aveva descritto la situazione di pericolo in cui si sarebbe trovato il figlio in Albania in ragione della faida familiar in corso, avrebbe errato nella valutazione della prova dichiarava, avendo omesso di valutare l’intrinseca attendibilità e la credibilità del teste o comunque escludendola, e adducendo la carenza di documentazione a riscontro della esistenza di detta situazione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata infraquinquennale in relazione ai precedenti penali del ricorrente per i reati di furto
e in materia di stupefacenti. Nonostante la difesa avesse articolato sul punto uno specifico motivo di appello, censurando l’omessa motivazione della decisione di primo grado, nella sentenza impugnata mancherebbe del tutto l’esplicazione delle ragioni da cui desumere che la condotta oggetto del giudizio era espressione di una maggiore pericolosità dell’imputato. Motivazione tanto più necessaria, nella specie, in ragione della particolare incidenza dell’aumento di pena operato dall’aggravante, nonché della circostanza che il numero e la consistenza dei precedenti che, correttamente, la Corte territoriale aveva preso in considerazione, era inferiore rispetto a quello valutato dal Tribunale.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. La Corte d’appello, a fronte della specifica richiesta avanzata dalla difesa di riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto di giudizio e il reato di falsificazione del passaporto già giudicato in via definitiva, avrebbe escluso l’applicazione di tale disciplina, pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti e senza spiegarne le ragioni.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria di replica, il ricorrente ha ribadito e reiterato le censure svolte nel ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo.
Il primo motivo di censura verte sulla valutazione della prova testimoniale in ordine alla sussistenza della scriminante dello stato di necessità, per essere il ricorrente impossibilitato a permanere in Albania in quanto potenziale vittima di una “vendetta di sangue” in forza di norme consuetudinarie (cd. legge del kamun).
Esso è infondato.
La Corte territoriale ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni testimoniali rese dal padre dell’imputato non già, come sembra sostenere il ricorrente, perché il teste è stato giudicato non credibile o inattendibile, ovvero perché ne ha riscontrato la falsità, bensì in ragione della loro genericità, ritenendo che le stesse non fossero sufficientemente circostanziate in ordine all’invocato stato di necessità conseguente all’esistenza di una faida familiare di cui lo COGNOME avrebbe potuto essere vittima.
Per questa ragione, i giudici d’appello hanno ritenuto che la dichiarazione testimoniale non fosse idonea a provare alcunché, corroborando tale conclusione con la mancanza di documentazione che comprovasse la situazione invocata dalla difesa, nonché con l’ulteriore circostanza che il ricorrente, dopo l’espulsione, era rimasto in Albania per oltre tre anni, senza spiegare la ragione per cui in tale arco temporale il pericolo dedotto non si era manifestato. Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato come, una volta rientrato in Italia, l’imputato non aveva presentato alcuna domanda di protezione internazionale giustificata da tale situazione di pericolo.
A fronte di tale motivazione adeguata e coerente, le doglianze difensive sono volte ad ottenere una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verific dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482). 3. Il secondo motivo è infondato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
È indubbio che, come affermato con orientamento costante dalla giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione della recidiva facoltativa impone l’assolvimento di uno specifico onere motivazionale da parte del giudice (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Tuttavia, si è precisato che ad esso è possibile adempiere anche implicitamente, ove la sentenza dia conto della ricorrenza di quei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, che sono alla base dell’aggravamento di pena disposto dal legislatore per effetto della circostanza di cui all’art. 99 cod. pen. (Sez. 6, n 20271 del 27/04/2016, COGNOME ed altri, Rv. 267130; Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, COGNOME, Rv. 272803 – 01; Sez. 2, sent. n. 39743 del 17.09.2015, Rv. 264533).
Nella specie, la Corte d’appello di Perugia ha argomentato la sussistenza della recidiva richiamando le precedenti condanne riportate dal ricorrente (per furto, reati in materia di stupefacenti e falsificazione del passaporto), ed evidenziando la gravità “non minimale” della condotta oggetto del procedimento, resa evidente fatto che lo COGNOME non solo era rientrato in Italia in violazione del diviet imposto, ma aveva altresì utilizzato un passaporto falso, dimostrando così di avere collegamenti con il mondo criminale. Attraverso tali valutazioni, la sentenza impugnata ha fatto applicazione dei principi sopra richiamati, debitamente evidenziaixkle ragioni legittimanti l’applicazione della recidiva.
4. Il terzo motivo è fondato.
Già con l’atto di appello, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e quello giudicato con sentenza del Tribunale di Roma in data 12.8.2016, irrevocabile l’8.10.2019. La Corte territoriale, pur riconoscendo la sussistenza della continuazione tra tali reati («l’invocata continuazione (…) è all’apparenza esistente»), ne ha rinviato la valutazione ed applicazione alla sede esecutiva, «anche alla luce del fatto che (come si sottolinea nell’atto di appello) il reato di maggior gravità sarebbe quello già giudicato a Roma».
Tale statuizione è senz’altro illegittima.
Invero, come affermato dalle Sezioni unite, con sentenza n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238, «una volta che l’imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l’evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell’impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione e possa, così, sovrapporre all’iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l’opportunità di esaminare, o non, l’istanza dell’impugnante. Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l’interesse dell’imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto».
Tale principio è stato successivamente e costantemente ribadito dalle Sezioni semplici di questa Corte, affermandosi che, il giudice di appello, investito della richiesta di applicazione della continuazione con fatti già coperti da giudicato, non può sottrarsi alla decisione o demandarla al giudice dell’esecuzione a fronte dell’omessa produzione dei provvedimenti da cui desumere l’esistenza dell’unicità
del disegno criminoso, incombendo sulla parte richiedente un mero onere di allegazione, osservato il quale, ove la richiesta sia stata proposta tempestivamente, è necessario provvedere, anche mediante l’acquisizione d’ufficio degli atti indicati (Sez. 3, n. 30272 del 08/06/2021, COGNOME, Rv. 282475 – 01; Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278678 – 01; Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 262679 – 01).
La sentenza impugnata, demandando la decisione in ordine al riconoscimento della continuazione al giudice dell’esecuzione, pur in presenza di specifica allegazione della difesa, ha disatteso la richiesta avanzata, in violazione dei richiamati principi.
Conseguentemente, essa deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente la disciplina della continuazione con rinvio alla Corte d’appello di Firenze.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’istanza di applicazione della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte d’appello di Firenze. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2023.