Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18345 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18345 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, adita in qualit giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOMECOGNOME volt riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Il benef invero, era stato già accordato, con separato provvedimento in sede esecutiv rispetto a parte delle condotte criminose (associazione di stampo mafio estorsioni, omicidio, consumati tra il 1995 e il 2001) e l’istante int estendere la pronuncia alle condotte rimanenti (un omicidio ulteriore, a estorsioni e violazioni della normativa sulle armi, risalenti agli anni 2004).
Queste ultime condotte, tuttavia – in quanto separate (tra loro e dalle da intervalli di tempo consistenti, differenziate per modalità esecutive e id delle vittime, e non riconducibili, come ideazione, al momento dell’ingresso COGNOME nell’associazione – non potevano essere ricondotte, per la Corte appello, ad un medesimo disegno criminoso.
2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale mandato difensivo.
Nell’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione, insistendo particolarmente sull’identità di disegno criminoso legherebbe le estorsioni, ingiustificatamente negato nonostante esse facess geneticamente parte del programma criminoso associativo, fossero temporalmente contigue e fossero strumentali alla funzionalità della cosca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il giudice a quo si è infatti attenuto all’esatto principio di diritto ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 1534 09/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271984-01; Sez. 6, n. 13085 de 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259481-01; Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253-01) e che deve essere qui ribadito, second cui può essere riconosciuta la continuazione tra il delitto di partecipazi associazione per delinquere e i reati-fine del sodalizio, e vicendevolment questi ultimi, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reat non solo siano riconducibili al programma criminoso dell’associazione, e siano essa e ai suoi fini strumentali, ma siano stati programmati, almeno nelle
essenziali, al momento in cui il partecipe si fosse determinato a fare ingres sodalizio.
Ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta d automatismo, in base al quale tutti i reati commessi in ambito associati genericamente rientranti nel relativo programma, dovrebbero ritenersi passib del trattamento sanzionatorio mitigato.
L’ordinanza, in effetti, afferma – e ineccepibilmente motiva – il car estemporaneo e contingente delle risoluzioni criminose che condussero al consumazione delle estorsioni risalenti agli anni 2003 e 2004, p genericamente rientranti nell’ambito della strategia criminosa associativa.
La conclusione attinta, contrastata in termini di puro fatto, si sot questa sede ad efficace censura.
Segue la reiezione del ricorso.
A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 29/02/2024