Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33142 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il 04/12/1986
avverso l’ordinanza del 28/03/2025 della Corte di appello di XXXXXXXXXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di XXXXXXXXXXXXX, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di XXXXXXXXXXXXXXXX, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati, o serie di reati, separatamente giudicati in sede di cognizione.
Secondo il predetto giudice, le condotte criminose riflettevano un mero stile di vita improntato alla devianza e non erano tali, dunque, da potersi riportare, pur nel contesto della documentata tossicodipendenza, ad una anticipata unitaria deliberazione.
In particolare, il furto (commesso nel 2015, oggetto della sentenza della Corte di appello di XXXXXXX del 23 maggio 2018, irrevocabile dal 13 novembre 2019) non rivelava alcun collegamento psichico con le successive violazioni della legge sugli stupefacenti, indirizzate ad altre finalità e realizzate in ben distinto ambito geografico e temporale.
Quanto a queste ultime violazioni, la condotta di partecipazione a sodalizio di narcotraffico, e i relativi reati-fine (perpetrati tra il gennaio e il gennaio 2019, giudicati con sentenza della Corte di appello di XXXXXXXXXXXXX del 22 giugno 2023, irrevocabile dall’8 maggio 2024), erano collocati in un preciso contesto di tipo associativo, a cui risultava estranea l’ulteriore condotta di acquisto di marijuana (realizzata nel gennaio 2019 e oggetto della sentenza della Corte di appello di XXXXXXXXXXXXX del 21 dicembre 2023, irrevocabile dal25 ottobre 2024), frutto di autonoma risoluzione criminosa.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo – mediante unico motivo, qui riassunto a norma dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente denuncia, con particolare riferimento ai reati previsti dal d.P.R. n. 309 del 1990, la sottovalutazione degli indici che militerebbero a favore del riconoscimento del beneficio invocato, quali la stretta contiguità spazio-temporale tra le condotte delittuose, la
loro fattuale omogeneità, l’identità di bene giuridico leso e la condizione personale di tossicodipendenza.
Se correttamente apprezzati, tali indici avrebbero, per il ricorrente, ampiamente giustificato l’accoglimento della sua istanza, diretta all’unificazione giuridica delle pene inflitte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
Lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, COGNOME, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, COGNOME, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, COGNOME, Rv. 241005).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, COGNOME, Rv. 187740).
Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto della loro applicazione al caso concreto.
Detto giudice ha infatti individuato, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, nelle modalità di realizzazione del reato giudicato piø di recente gli elementi decisivi per escludere, rispetto ad esso, l’unicità di disegno criminoso e per inquadrare il reato stesso, viceversa, nell’ambito di una risoluzione criminosa estemporanea, essa solo ascrivibile allo stato di tossicodipendenza e avulsa dalla antecedente programmazione delittuosa riguardante lo smercio degli stupefa-centi.
Si Ł a cospetto di argomentazioni ineccepibili – tali, anche nella parte in cui riscontrano la palese assenza di collegamento psichico tra il furto piø risalente e le condotte criminose successive – non scalfite dalle censure meramente controvalutative avanzate in sede di impugnazione.
Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che precedono.
Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 01/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.