Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38208 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38208 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., osservando che “la semplice reiterazione dei reati commessi dall’istante – seppur alcuni di essi in un arco temporale relativamente ristretto (da maggio 2016 a dicembre 2016) ma anche in località diverse (tranne i primi due in INDIRIZZO. Giovinazzo) – non può di per sé ritenersi come parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, non ravvisandosene i presupposti”.
Siccome non si trattava, ad esempio, di furti in appartamento commessi presso lo stesso condominio, rispetto ai quali si sarebbe potuta ravvisare una matrice deliberativa unitaria, concludeva il giudicante rilevando che la pluralità dei reati, nel caso in esame, andava apprezzata solo come sintomatica di abitualità criminosa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per mezzo del suo difensore, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen.
Il ricorrente si duole che il giudice dell’esecuzione, pur avendo dato atto della presenza degli indici sintomatici della continuazione allegati dalla difesa, quali la contiguità temporale e spaziale tra le condotte poste in essere, nonché la omogeneità dei beni aggrediti, abbia, comunque, negato la concessione del beneficio con motivazione del tutto illogica e contradditoria, soprattutto laddove ha sostenuto che avrebbe potuto ravvisarsi un identico disegno criminoso solo nel caso in cui i furti in appartamento fossero stati commessi nel contesto di uno stesso complesso condominiale.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate ‘di vita, e del fatto che, al momento della
commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Il Tribunale di Bari, oltre a non aver neppure indicato, nel provvedimento impugnato, le sentenze e i fatti di reato da porre in continuazione (che si evincono solo dall’atto introduttivo dell’incidente), ha giustificato il rigetto dell’istanza una motivazione sbrigativa e, in parte, contraddittoria, in quanto, come dedotto in ricorso e rilevato nella requisitoria dal Procuratore generale, pur avendo dato atto dell’esistenza di alcuni indicatori potenzialmente sintomatici dell’unicità del disegno criminoso (omogeneità dei reati, vicinanza temporale e spaziale di alcuni di essi), ha negato tale unicità senza, tuttavia, richiamare elementi concreti e specifici, desunti dalle decisioni allegate, capaci di superare la valenza positiva dei predetti indicatori.
Del tutto apoditticamente, quindi, ha affermato, in conclusione, che la pluralità dei reati oggetto della richiesta iniziale costituiva espressione di abituali a delinquere.
La carenza e la contraddittorietà del vaglio operato dal giudice di merito impongono l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica (C. cost., 9 luglio 2013, n 183), che provvederà a colmare le lacune e a sciogliere le contraddizioni rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente