Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34451 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28 febbraio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati giudicati con le sentenze meglio elencate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del ricorso in favore di NOME COGNOME. Ha ritenuto che tra l’omicidio commesso nel 1988 di cui alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta in data 21/07/2022, il reato in materia di armi commesso nel 1991 di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano irrevocabile in data 23/09/1999, la condotta di cui all’art. 416bis c.p. di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 20/03/2003 (consumata da epoca imprecisata fino alla data della sentenza di primo grado: 02/07/1999) e il duplice omicidio commesso nel 1995 di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Caltanissetta in data 23/06/2010 non potesse ravvisarsi un unico antecedente disegno criminoso.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME con unico motivo, denunciando violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. per erronea applicazione della legge, travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione.
Il giudice non aveva tenuto conto che la condotta di associazione mafiosa accertata nel 1999 era contestata a partire da epoca imprecisata e l’omicidio COGNOME del 1988 (e di cui alla sentenza del Giudice per l’udienza preliminare di Caltanissetta in data 21/07/2022) era stato commesso nell’ambito della guerra di mafia tra RAGIONE_SOCIALE nostra e stidda, organizzazioni criminali contrapposte nella seconda delle quali COGNOME militava; anche il duplice omicidio COGNOME del 1995 (e di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Caltanissetta in data 23/06/2010) era stato commesso nell’ambito della stessa fa id a.
Per le altre condotte illecite il solo riferimento al dato temporale non poteva giustificare il diniego della sussistenza del medesimo disegno criminoso.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo non sufficiente la strumentalità dei singoli delitti alla vita dell’associazione p dimostrare il preordinato disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro li essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque fru determinazione estemporanea» (Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01).
In questa indagine, è stato affermato che il giudice dell’esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale
che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01).
3. A nessuno di questi indici può sopperire il mero accertamento della strumentalità della condotta ad un reato permanente. E in particolare proprio con riferimento ad ipotesi di tentato omicidio aggravato dalla finalità di agevolare gli interessi di una cosca è stato affermato «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione» (sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259481 – 01).
A questo principio è informata la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato riguardo gli elementi di fatto confluiti nel giudizio di esecuzione.
E non può ravvisarsi una carenza di motivazione nella mancata preminente valorizzazione dell’arco temporale di militanza nella cosca da parte del ricorrente e della mera possibilità di correlare a tale sua militanza la partecipazione ai reati che si chiede di avvincere nella continuazione. La difesa non ha dedotto profili non valutati dal giudice dell’esecuzione che collegassero tali delitti a fatt avvenuti all’epoca del suo ingresso nella cosca e quindi all’inizio della condotta permanente.
In mancanza di tali elementi vale il principio in base al quale «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso.» (sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595 – 01)
4. Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 19 giugno 2024