Continuazione Reati: Quando Due Furti Vicini non Condividono lo Stesso Piano
L’istituto della continuazione reati, previsto dall’articolo 671 del codice di procedura penale, rappresenta una valvola di mitigazione del sistema sanzionatorio, consentendo di unificare pene per diversi reati se questi sono legati da un unico disegno criminoso. Tuttavia, non basta che i reati siano simili e commessi a breve distanza di tempo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come le modalità esecutive e la motivazione estemporanea possano escludere questo beneficio, anche in casi apparentemente omogenei.
I Fatti del Caso: Due Furti in Pochi Mesi
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato per due episodi di furto in abitazione, avvenuti a distanza di circa due mesi, il primo a settembre e il secondo a novembre dello stesso anno. L’imputato, in sede di esecuzione della pena, ha presentato un’istanza per ottenere il riconoscimento della continuazione reati, sostenendo che entrambi gli episodi facessero parte di un medesimo programma criminale. L’obiettivo era ottenere un ricalcolo della pena complessiva in una misura più favorevole.
La Decisione del Tribunale e i Motivi del Ricorso
Il Tribunale competente rigettava l’istanza. Secondo il giudice, nonostante la vicinanza spazio-temporale e la natura simile dei delitti, mancavano gli elementi per affermare l’esistenza di un unico disegno criminoso. Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e insistendo sull’unicità del suo piano delittuoso.
Le Motivazioni della Cassazione sul Disegno Criminoso
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato come il Tribunale avesse correttamente valorizzato elementi decisivi che ostacolavano l’accoglimento della richiesta di continuazione reati.
In particolare, sono state evidenziate due marcate diversità:
1. Modalità Attuative Differenti: Mentre il primo furto poteva essere stato pianificato, il secondo era stato commesso con modalità del tutto estemporanee. L’autore del reato aveva approfittato di una circostanza puramente occasionale: i proprietari avevano lasciato le chiavi inserite nella porta d’ingresso dell’appartamento. Questo elemento indicava un’azione impulsiva e non preordinata.
2. Motivazione Specifica e Occasionale: Lo stesso ricorrente, durante il processo di cognizione, aveva dichiarato che il furto di novembre era avvenuto “per ragioni di ricerca dell’alcool”. Questa ammissione ha ulteriormente rafforzato la tesi di un atto non pianificato, dettato da un bisogno contingente e non da una strategia criminale unitaria.
La Cassazione ha concluso che il ricorso era generico e meramente confutativo, poiché non offriva argomenti in grado di scalfire la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. La mancanza di un progetto unitario e la natura opportunistica del secondo episodio hanno reso impossibile applicare la disciplina della continuazione reati.
Le Conclusioni: L’Importanza delle Modalità Attuative
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per il riconoscimento della continuazione, la semplice omogeneità dei reati e la loro prossimità temporale non sono sufficienti. È indispensabile dimostrare l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”, inteso come un’unica ideazione che precede e avvolge tutte le condotte illecite. Quando uno degli episodi criminosi appare dettato dall’impulso del momento o da una circostanza fortuita, come in questo caso, il legame programmatico si spezza, impedendo l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi concreta e dettagliata di ogni singolo episodio per verificare la reale sussistenza di una pianificazione unitaria.
Perché è stata negata la continuazione reati nonostante i due furti fossero simili e ravvicinati nel tempo?
La richiesta è stata negata perché mancava un medesimo disegno criminoso. Le modalità esecutive erano diverse: il secondo furto è stato commesso in modo estemporaneo, approfittando di chiavi lasciate nella porta, e motivato da una contingente “ricerca di alcol”, il che esclude una pianificazione unitaria con il primo reato.
Cosa significa che un ricorso è “generico e meramente confutativo”?
Significa che il ricorso si limita a contestare la decisione precedente senza addurre nuovi e specifici motivi di diritto in grado di metterne in discussione la correttezza logico-giuridica. Un simile ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10152 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10152 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il 17/01/1980
avverso l’ordinanza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Vista l’ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell’invocata identità del disegno criminoso tra i reati di furto in abitazione giudicat con le due sentenze elencate e commessi in data 1° settembre 2016 e 12 novembre 2016;
considerato, in particolare:
che il giudice adito, nonostante l’omogeneità e la vicinanza spazio-temporale fra i reati, ha correttamente valorizzato, quali dirimenti indicatori ostativ all’accoglimento dell’istanza, da un lato, le marcate diversità riscontrate nelle modalità attuative dei reati – il secondo, a differenza del primo, venne consumato con modalità del tutto estemporanee, previa sottrazione di un mazzo di chiavi occasionalmente lasciate inserite dai proprietari nella porta d’ingresso dell’appartamento – dall’altro, le dichiarazioni rese dallo stesso, il quale, in sed di cognizione, riferì che il furto del 12 novembre 2016 era avvenuto “per ragioni di ricerca dell’alcool”;
ritenuto che il proposto ricorso per cassazione, con cui si denuncia, in un unico motivo, violazione di legge, si presenta come generico e meramente confutativo, dal che discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024