Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento alle seguenti condanne:
sentenza emessa il 06/02/2015 dalla Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, passata in giudicato il 30/01/2017, che lo ha condannato alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 otto 1990 n. 309, commessi in Caserta, Marcianise, San Nicola La Strada, Maddaloni, Casapulla e San Prisco, fino al mese di febbraio del 2008;
sentenza emessa il 21/02/2019 dalla Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 27/10/2017, passata in giudicato il 13/04/2021, che lo ha condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 T stup., commessi in Maddaloni, con condotta perdurante fino al mese di aprile del 2015.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 671 cod. proc. pen., censurando in particolare la inadeguata considerazione delle argomentazioni addotte nella richiesta difensiva e lamentando, al contrario, la valorizzazione della sola distanza temporale esistente fra i fatti e della differente composizione soggettiva delle due compagini delinquenziali, delle quali ha fatto parte il condannato.
Le doglianze poste e fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità d disegno criminoso, asseritamente emergenti dall’esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico – dal Giudice dell’esecuzione.
In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invo la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto d separate volizioni. Trattasi, infatti, di condotte che si collocano in differenti cont spaziali e temporali e che di volta in volta rampollano, inoltre, dalla intraneità d
COGNOME a differenti sodalizi criminali. La motivazione adottata dal Giudice dell’esecuzione, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti d contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.