Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRIVITERA NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 8 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 2/3/2005 (per il reato di cui all’artt. 74 DPR 309/90, aggravato e 7 L. 203/90 (oltre che artt. 416 bis cod. pen. e 73 DPR 309/90) commesso in Catania e provincia da maggio 2000 a marzo 2002, e della pronuncia resa dalla Corte di appello di Catania il 9/12/2020, per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, 7 L. 203/90, commesso in Catania e provincia da maggio 2012 a luglio 2014.
Rilevato che con il ricorso si deduce l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. poiché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare gli elementi rivelatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso evidenziati nell’istanza, quali l’omogeneità delle violazioni e la loro collocazione cronologica in un arco temporale che, sebbene ampio, è indicativo della permanenza dell’iniziale proposito delittuoso, nonché la comune finalità perseguita rappresentata dal conseguimento dell’utilità economica illecita; inoltre, il Tribunale avrebbe obliterato sia il rilievo della già intervenuta applicazione, i sede di cognizione, della continuazione tra i medesimi fatti per cui si procede a favore del coimputato NOME COGNOME (perdipiù, argomentando sulla diversità dei tessuti associativi emergenti dalla lettura delle predette sentenze mediante erroneo riferimento a tale NOME COGNOME, invece che al predetto correo), sia quello dell’avvenuto riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i fatti di cui alla pronuncia sub 1) e quelli di cui alla sentenza dell medesima Corte d’appello n. 2309/2007;
Ritenuto che il ricorso è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
Considerato che, nella specie, il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge – in assenza di altri elementi – che i fatti d spaccio di cui alla sentenza sub 2) sono stati commessi a distanza di dieci anni e
in concorso con differenti soggetti, gravitanti in un contesto associativo diverso da quello di cui alla sentenza sub 1) e come ciò escluda che siano pertanto il frutto di un’ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Rilevato che parimenti infondato è il residuo argomento speso dal ricorrente, il quale segnala che la decisione resa con l’ordinanza impugnata è contraddetta dal riconoscimento dell’evocato beneficio a favore del coimputato NOME COGNOME, posto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è irrilevante che in separata sede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta” (Sez. 1, n. 14824 del 08/01/2021 Cc. (dep. 20/04/2021) Rv. 281186 – 01).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024