Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 365 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 365 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME LucaCOGNOME nato a Nizza Monferrato il 26/03/1983
Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Alessandria il 06/07/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 luglio 2022 il Tribunale di Alessandria, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte – pronunciate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti il 16 gennaio 2020 e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Alessandria il 25 novembre 2020 -, ritenendo ostativa all’applicazione della disciplina invocata l’eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione GLYPH del GLYPH provvedimento GLYPH impugnato, GLYPH conseguente GLYPH all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i comportamenti crimiliosi giudicati dalle decisioni irrevocabili, resa evidente dell’omogeneità dei titoli di reato in esame, riguardanti una pluralità di rapine aggravate.
Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Alessandria, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l’incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite del condannato, attestato dalla loro contiguità temporale, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le censure difensive prospettate con l’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di urkunico
programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di NOME COGNOME perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 6;71 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Alessandria, sia pure sinteticamente, che ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da NOME COGNOME le modalità eterogenee con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione al crimine del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen.
Si consideri, in proposito, che le condotte illecite di cui si assumeva l’unicità del disegno criminoso, pur riguardando una pluralità di rapine aggravate, risultavano commesse dal ricorrente in un ampio arco temporale – compreso tra il 2017 e il 2018 – e in contesti territoriali eterogenei, rappresentati dai centri Canelli, Alessandria, Nizza Monferrato e Casale Monferrato.
Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali del ricorrente erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche
comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore. Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva il Giudice dell’esecuzione sull’eterogeneità delle condotte illecite, richiamando, a pagina 2 del provvedimento impugnato, l’assenza «di elementi che permettano di ricondurli a un unico disegno criminoso ».
Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, analogamente a quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, venendo disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitualit professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, viceversa orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, cornma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 ottobre 2023.