Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46812 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46812 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Ferrara il 13/03/1969
avverso l’ordinanza emessa 1’11/09/2024 dal Tribunale di Ferrara
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il settembre 2024 il Tribunale di Ferrara, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, GLYPH ritenendo ostativa all’applicazione della disciplina GLYPH invocata l’eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio e l’ampiezza dell’arco temporale nel quale tali comportamenti si erano concretizzati.
Occorre, in proposito, precisare che i reati per i quali si invocava l’applicazione del vincolo della continuazione in favore di Marchi erano stati giudicati dalla Corte di appello di Bologna con le sentenze irrevocabili emesse nelle date del 12 giugno 2018 e del 6 gennaio 2023; mentre, il Giudice dell’esecuzione riteneva di non dovere prendere in considerazione le fattispecie, pur richiamate nell’originaria istanza di continuazione, giudicate da sentenze riguardanti pene già scontate dal condannato.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., conseguenti all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i delitti giudicati dalle decisioni irrevocabili richiama dal condannato.
Questa correlazione era stata svalutata dal Tribunale di Ferrara, che, attraverso un percorso argonnentativo incongruo, aveva disatte:so l’incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra i comportamenti criminosi di Marchi, che doveva essere valutato anche alla luce delle decisioni irrevocabili le cui pene risultavano già scontate, tra le quali si richiamavano quelle pronunciate dalla Corte di appello di Bologna nelle date del 30 settembre 2014 e del 18 ottobre 2022.
Secondo la difesa del ricorrente, l’esame di tali ultime pronunce irrevocabili, irragionevolmente obliterate, se valutate in correlazione con quelle poste dal Giudice dell’esecuzione a fondamento del provvedimento di respingimento censurato, avrebbe fornito la dimostrazione della preordinazione criminosa invocata, comprovata dal luogo di commissione dei reati, dall’identità del movente, dallo stile di vita collegato a tali comportamenti criminosi e dalle
modalità con cui le condotte illecite venivano commesse da COGNOME, sui quali il provvedimento impugnato aveva omesso di soffermarsi.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
Deve, infine, precisarsi che la verifica della preordinazione criminosa, indispensabile per il riconoscimento della continuazione invocata dall’odierno ricorrente, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Tanto premesso deve anzitutto affrontarsi la questione relativa alla possibilità di tenere conto, ai fini dell’applicazione del vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME dei reati giudicati da sentenze riguardanti pene già scontate dal condannato, prospettata dalla difesa del ricorrente in relazione alle decisioni irrevocabili pronunciate dalla Corte di appello di Bologna nelle date del 30 settembre 2014 e del 18 ottobre 2022.
Osserva, in proposito, il Collegio che, al contrario di quanto evidenziato dal Tribunale di Ferrara non è condivisibile, sic et simpliciter, l’affermazione secondo cui la disciplina della continuazione in sede esecutiva non è applicabile in relazione a reati la cui pena risulti interamente scontata; il che impone, preliminarmente, di correggere l’affermazione contenuta, sul punto, nell’ordinanza impugnata.
Tuttavia, a fronte di tale affermazione di principio, la difesa del ricorrente non poteva limitarsi a dedurre la rilevanza unificante delle sentenze relative ai reati per i quali COGNOME aveva già scontato la pena, ma avrebbe dovuto indicare quali effetti giuridici, nel caso di specie, potevano discendere da tale, eventuale, riconoscimento.
Ne discende che, nel caso di specie, la difesa del ricorrente, avrebbe dovuto correlare le pronunce valutate negativamente dal Giudice dell’esecuzione a quelle, asseritamente, obliterate nel provvedimento impugnato, indicando quali effetti giuridici, sorretti da uno specifico interesse a ricorrere, sarebbero potu derivare dall’applicazione del vincolo della continuazione invocato per la posizione del condannato a tutte le decisioni irrevocabili considerate (tra le altre Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264893 – 01; Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, COGNOME, Rv. 256777 – 01).
Esclusa, pertanto, la rilevanza delle sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Bologna nelle date del 30 settembre 2014 e del 18 ottobre 2022, deve rilevarsi che ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da NOME COGNOME le modalità con cui le condotte criminose oggetto di vaglio erano state eseguite e l’ampiezza dell’arco temporale nel quale tali comportamenti si erano concretizzati, che esprimevano una spiccata propensione al crimine del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento.
Si consideri, in proposito, che le condotte illecite per le quali il Tribunale d Ferrara escludeva l’unicità del disegno criminoso riguardavano due fattispecie di reato connotate da obiettiva eterogeneità tipologica, concernendo i delitti di tentata rapina aggravata e falsificazione di banconote.
Tali fattispecie, inoltre, si perfezionavano in un ampio arco temporale, atteso che la tentata rapina aggravata era stata commessa a Ferrara il 16 dicembre 2015; mentre, la falsificazione di banconote era stata commessa a Ferrara dal febbraio al maggio 2018.
Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di COGNOME, giudicate dalla Corte di appello di Bologna con le sentenze irrevocabili emesse nelle date del 12 giugno 2018 e del 6 gennaio 2023, erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore. Non possono, in proposito, non richiamarsi le conclusioni esposte a pagina 1 del provvedimento impugnato, in cui si evidenziava che difettavano i presupposti per l’applicazione della disciplina della continuazione, atteso «nessun elemento accomuna i reati in contestazione, neppure il dato temporale posto che trattasi di reati consumatisi a distanza di due anni l’uno dall’altro».
Deve, infine, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di NOME COGNOME. In queste ipotesi, infatti, la proclività al crimine del condannato deve ritenersi disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’abitual la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro normativo rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, che, viceversa, appare orientato a favorire il soggetto attivo dei vari reati, applicandogli un trattamento sanzionatorio mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, cit.),
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ‘ t processuali.
Così deciso il 21 novembre 2024..
c.., GLYPH