Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIBUNALE di CUNEO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell’interesse d NOME COGNOME, relativamente alle sentenze:
della Corte di assise di appello di Catania del 21/06/2006, passata in giudicato il 13/03/2007, relativa all’omicidio di NOME COGNOME (fatto commesso in Misterbianco il 22/01/1988, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME);
della Corte di assise di appello di Catania del 11/11/2005, passata in giudicato il 09/07/2007, relativa all’omicidio di NOME COGNOME, con distruzione del cadavere (fatto commesso in Catania il 26/02/1993, in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. L’avversato provvedimento non ha colto come i due omicidi, giudicati mediante le due sentenze sopra richiamate, siano stati espressione e realizzazione del programma delittuoso del sodalizio criminale, rientrando essi in una pur generica ideazione preventiva. I fatti omicidiari, frutto peraltro di attenta organizzazione (dunque, certamente non legati alla occasionalità), rientrano nella complessiva strategia dell’associazione volta a scongiurare possibili scelte volte alla dissociazione.
Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatt lamentando esse come l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall’esame delle condotte delittuose realizzate.
Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche e contestative, nonché prive di ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le richieste. Nel provvediment impugnato, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunio in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto separate volizioni ed espressione di una generale propensione alla specifica tipologia delinquenziale; trattasi peraltro, secondo il Giudice dell’esecuzione, d episodi criminosi che si dipanano entro un ampio arco temporale, così divenendo viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria.
La motivazione posta a fondamento dell’impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, es merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.