Continuazione Reati: Quando la Distanza Temporale Annulla il Disegno Criminale Unico
L’istituto della continuazione reati rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, permettendo di mitigare la pena per chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa verifica da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come una notevole distanza temporale tra gli illeciti possa essere un ostacolo insormontabile al suo riconoscimento.
Il Caso: Una Richiesta di Continuazione a 15 Anni di Distanza
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Palermo. L’interessato aveva chiesto di considerare in continuazione reati un primo illecito commesso nel lontano 1994 con altri, successivi, perpetrati nel 2012, 2015 e 2018. La richiesta mirava evidentemente a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, unificando le pene sotto il vincolo di un unico presunto disegno criminale.
Il Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta. La questione è quindi giunta al vaglio della Corte di Cassazione.
I Criteri per la Continuazione Reati secondo la Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, richiamando i principi consolidati espressi dalle Sezioni Unite. Per riconoscere la continuazione reati, non è sufficiente una generica somiglianza tra gli illeciti, ma è necessaria una “approfondita verifica” basata su indicatori concreti. Questi includono:
* Omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto.
* Contiguità spazio-temporale tra le condotte.
* Singole causali e modalità della condotta.
* Sistematicità e abitudini programmate di vita del reo.
Il Requisito Fondamentale: la Volizione Unitaria
Il fulcro della valutazione, tuttavia, risiede nella prova di una volizione unitaria. Ciò significa che, al momento della commissione del primo reato, i successivi dovevano essere già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente che emergano in seguito come frutto di una determinazione estemporanea.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la “rilevantissima distanza temporale” di circa quindici anni tra il primo e i successivi reati fosse un elemento decisivo. Questo enorme lasso di tempo costituisce, secondo i giudici, un indice potentissimo che milita contro l’esistenza di una programmazione unitaria. È considerato non logico ritenere che i reati commessi a partire dal 2012 potessero essere stati pianificati già nel 1994. Di conseguenza, la decisione del giudice dell’esecuzione, che aveva negato la continuazione, è stata giudicata corretta e non illogica.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la continuazione reati non può essere utilizzata per collegare episodi criminali cronologicamente molto distanti tra loro. La distanza temporale, se particolarmente significativa, diventa un fattore quasi insuperabile nella dimostrazione del medesimo disegno criminoso. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le istanze volte al riconoscimento della continuazione devono essere supportate da elementi concreti e stringenti, capaci di superare la presunzione contraria generata da un lungo intervallo tra i fatti.
Quando può essere riconosciuta la continuazione tra reati?
La continuazione può essere riconosciuta quando sussiste una “volizione unitaria”, ovvero quando i reati successivi erano già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissione del primo. La sua esistenza si desume da indicatori concreti come l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita.
Una grande distanza di tempo tra i reati impedisce la continuazione?
Sì, una distanza temporale molto rilevante, come i quindici anni del caso di specie, è considerata un forte indice contrario all’esistenza di una volizione unitaria. Rende non logico pensare che reati commessi a così tanti anni di distanza possano derivare da un unico piano iniziale, rendendo di fatto quasi impossibile il riconoscimento della continuazione.
Cosa succede se un ricorso per la continuazione reati è considerato manifestamente infondato?
Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2589 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2589 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALERNO NOME nato a PALERMO il 07/02/1947
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestament infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimi punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unit (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concre indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempo le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero sta programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzar presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque fru determinazione estemporanea), atteso che la rilevantissima distanza temporale tra i reati che s chiede di porre in continuazione (circa quindici anni) è un indice di valutazione della esisten meno di una volizione unitaria, che rende non illogica la decisione del giudice dell’esecuzione c ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale (che è avvenuto nel 1994) i successivi (che sono avvenuti nel 2012, 2015, 2018) non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.