Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34358 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34358 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PORTOGRUARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituta Procuratrice generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali.
RITENUTO IN FATTO
Con atto rivolto al Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, veniva richiesta, nell’interesse di NOME COGNOME, l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa il 23 luglio 2020 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, confermata dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 10 settembre 2020, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2022, di condanna alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per reati di estorsione pluriaggravata; b) sentenza emessa il 10 settembre 2020 dalla Corte di appello di Trieste, divenuta irrevocabile il 30 agosto 2022, di condanna alla pena di dieci anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in riforma della sentenza emessa il 3 luglio 2019 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone, per reati di associazione per delinquere, truffa aggravata, esercizio abusivo dell’intermediazione e dell’attività finanziaria, autoriciclaggio.
Con ordinanza del 13 novembre 2023, il Tribunale di Pordenone, giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza sopra indicata.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il giudice dell’esecuzione non ha applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e, in violazione dei principi fissati dall giurisprudenza di legittimità in materia, ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i reati indicati nell’istanza. Secondo il ricorrente, il giudice dell’esecuzione ha reso motivazione illogica nel negare il riconoscimento del vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. L’esame dell’ordinanza impugnata dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento dell
valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori – quali l’omogeneit delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita – se l’istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156-01).
1.2. Nel caso concreto in valutazione, il giudice dell’esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che tutti i reati oggetto dell’istanza siano stati realizza in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
In proposito, è assorbente rilevare che il giudice dell’esecuzione, nel provvedimento del 13 novembre 2023 ora impugnato, ha chiarito, in modo plausibile, che non può ritenersi la programmazione, al momento del primo dei reati commessi, di tutti i reati oggetto dell’istanza.
Peraltro, la motivazione dell’ordinanza, nel suo complesso, rende chiaro che la programmazione unitaria invocata dall’istante non poteva essere riconosciuta neppure per gruppi di reati, cioè fra taluno dei reati oggetto della condanna anteriore e taluno dei reati oggetto della condanna più recente.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, ha posto in luce nella menzionata ordinanza, congruamente, gli elementi che l’hanno condotto al rigetto dell’istanza.
1.3. In definitiva, la motivazione dell’ordinanza qui impugnata non risulta affetta da violazione di legge né manifestamente illogica. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali, mentre non possono essere svolte, in sede di legittimità, nuove ricostruzioni e valutazioni in proposito.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.