Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 896 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 896 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16/05/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 16/05/2025, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 9/03/2023, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione per i reati di cui agli artt. 8 d. lgs. 74/2000, 81 cpv.- cod. pen..
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello accolto la doglianza con cui si chiedeva di diminuire l’aumento operato in continuazione per ciascuno dei reati stelliti.
Il ricorso Ł inammissibile.
In relazione agli aumenti operati per la continuazione, il Collegio non può che prendersi le mosse da Sez. U. n. 47127, del 24/06/2021, COGNOME, secondo cui «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (c.d. “visione multifocale” descritta dalle Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717, poi richiamata da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, NOME, Rv. 273750, che una volta ancora hanno rimarcato la necessità della individuazione delle pene per i singoli reati satellite).
Non vi Ł quindi dubbio sull’obbligo di autonoma determinazione degli aumenti di pena previsti per i singoli reati satellite; ciò, evidentemente, in ossequio al principio di «proporzionalità» della pena (v. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Bazouli, Rv. 264205, che, in riferimento al concetto di «pena illegale», hanno posto una chiara correlazione tra questo e il principio di proporzione).
Diversa Ł la questione relativa all’obbligo di motivazione su ciascun aumento di pena, che sia pur obbligatorio nell’ an , merita ulteriore approfondimento in relazione al quantum
– Relatore –
Ord. n. sez. 17978/2025
CC – 12/12/2025
necessario nel singolo caso. Su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga piø vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464).
E, per converso, quanto piø il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piø ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497).
Ancora, elemento che può fungere da parametro di giudizio sulla ragionevolezza del calcolo Ł il rispetto della «proporzionalità interna» tra la pena irrogata per il reato base e quelle determinate per i reati satellite (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non massimata sul punto).
Da tale complesso di pronunce si evince un principio di fondo, esplicitato da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540 (richiamata dalle Sez. U. COGNOME), secondo cui Ł necessario che:
risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen.;
che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati.
Nel caso in esame, a fronte di una pena base, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, di anni 1 di reclusione, veniva operato un aumento per la continuazione interna di gg. 45 per ciascuna delle due violazioni poste in continuazione, pena ritenuta congrua dai giudici di merito in relazione al danno cagionato all’Erario.
Trattasi – alla luce delle superiori considerazioni – di motivazione idonea e sufficiente, niente affatto illogica o contraddittoria.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME