Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 2 gennaio 2024, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da COGNOME NOME ai f del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le segue sentenze:
sentenza del Tribunale di Napoli del 13.10.2010, irrevocabile il 20.9.2013, in relazione al reato di estorsione aggravata ex art. 7, I. n. 203 del continuata, con condotta contestata come commessa a Napoli fino al 23.10.2006;
b) sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 14.1.2014, irrevocabile 24.3.2015 per il delitto di porto d’armi aggravato ex art. 7, I. n. 203 del 1991 -r 2 fatto consumato in data 11.12.2005.
La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso rilevando che la difesa non aveva addotto elementi specifici in tal senso, e che condotte erano del tutto sganciate sia da un punto di vista temporale che spazia essendo l’unico elemento comune costituito dal medesimo contesto criminale costituito dal clan di appartenenza del COGNOME.
Avverso tale ordinanza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale deduce il vizio di motivazione per avere l Corte d’appello negato con motivazione apparente la sussistenza del vincolo dell continuazione. Il ricorrente rileva che i due reati oggetto delle sentenze indi nell’istanza erano stati accertati mediante intercettazioni svolte nel medes filone di indagini e che lo sdoppiamento in due processi distinti era avvenuta so per l’anomalo sviluppo temporale dei procedimenti.
Inoltre, la difesa aveva evidenziato che si trattava di violazione commesse nel stesso arco spaziale e temporale e che esse erano state concepite, nelle loro li generali, fin dal momento della adesione del COGNOME al sodalizio criminoso, il qua aveva lo scopo primario di svolgere estorsioni nel quartiere di Fuorigrotta. In senso vi era un collegamento tra il porto d’arma e l’estorsione ai danni di COGNOME NOME; inoltre, il luogo ove era stato commesso il primo reato, cioè Pinetamare è il luogo di dimora del ricorrente, che si trova poco distante da Fuorigrotta, è stata commessa l’estorsione.
L’ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza degli indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, da ravvisarsi nella stre coincidenza del contesto criminale dei due reati, i quali sono stati commes agevolando lo stesso sodalizio, nello stesso territorio e dalle stesse persone.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chie raccoglimento del ricorso, evidenziando la genericità della motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale non avrebbe analizzato nel dettaglio l fattispecie contestate, compatibili con l’appartenenza del COGNOME al grup criminoso di Fuorigrotta. Inoltre, le condotte sarebbero state poste in essere tempi ravvicinati, durante la vita dell’RAGIONE_SOCIALE e sarebbero coerenti con natura armata della stessa, sicché il possesso dell’arma ben potrebbe rientr nell’iniziale programma criminale di commettere estorsioni.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
- Il ricorrente, nel censurare l’ordinanza della Corte d’appello di Napol sostenuto che gli indici della esistenza di un medesimo disegno criminoso tra reato di estorsione e quello di porto d’arma sarebbero da individuarsi nell’es tali reati commessi nello stesso periodo in cui il COGNOME faceva parte del camorristico COGNOME (in relazione al quale era stato condannato), n costituire reati-fine di detto sodalizio criminoso e nell’essere commessi agevolan il medesimo, nello stesso territorio e dalle stesse persone.
Benché la commissione delle estorsioni possa ritenersi parte del programma criminoso dell’RAGIONE_SOCIALE, e l’utilizzo di un’arma da sparo costitu lo strumento utilizzato per commettere dette estorsioni, ciò ancora non risu sufficiente a ravvisare in concreto i presupposti della continuazione. Inoltr soprattutto, l’indagine cui era chiamata la Corte d’appello non atteneva alla veri del medesimo disegno criminoso tra l’RAGIONE_SOCIALE a delinquere e i reati-fine, be tra questi, e specificamente tra il reato di porto d’arma, commesso in d 11.12.2005 e quello di estorsione, commesso quasi un anno dopo (23.10.2006).
Pertanto, correttamente l’ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza del continuazione, sul rilievo che l’unico elemento evidenziato dai ricorrente fo l’identità del contesto criminale, costituito dalle attività del clan di appart nel cui ambito il COGNOME aveva posto in essere i reati. E poiché l’unicità del di criminoso andava accertata in relazione al reato di estorsione commesso nel 2006 , k faíiquello di porto d’arma commesso nel 2005, in modo del tutto coerente e con motivazione ineccepibile, la Corte d’appello ha ritenuto che tali condotte foss sganciate dal punto di vista temporale e non riconducibili ad un’unica risoluzio criminosa.
A fronte di tale conclusione, il ricorrente non ha allegato elementi sintomatici d riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onere il cui adempimento è indispensabile per scongiurare che previsione di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., si traduca in un automat beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinque (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275451).
Non costituisce elemento determinante per comprovare la sussistenza di un unitario disegno criminoso la circostanza che le condotte di ricettazione aggrava e il porto d’armi, entrambi aggravati ex art. 7, I. n. 203 del 1991, fo strumentali e finalisticamente oriente al rafforzamento del sodalizio criminoso p il quale il COGNOME era già stato in passato condannato.
Invero, questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio, ha affermato che ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE mafi e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ul
siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associat dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie associativa (Sez. 1 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430 – 01; conf.: Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271984 – 01). Conseguentemente, la commissione dei reati-fine nell’interesse o comunque in vista del consolidamento del sodalizio criminoso costituisce un elemento privo di univoca valenza, be potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla adesione all’RAGIONE_SOCIALE.
Nella specie, la difesa non ha allegato elementi sintomatici del fatto che il Bia al momento in cui, nel dicembre 2005, aveva commesso il delitto di porto d’armi avesse già programmato la commissione della estorsione posta poi in essere nell’ottobre 2006, sicché la censura risulta formulata in termini del tutto gene
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettat ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.