Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1567 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1567 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a CASTELLAMARE DI STABIA (NAPOLI) il 04/08/1991
avverso l’ordinanza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 3 marzo 2023, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli ha accolto l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati ex art. 73 DPR n. 309 del 1990 accertati in due sentenze – entrambe ex art. 444 cod. proc. pen. – rispettivamente del GUP del Tribunale di Napoli e del GUP del Tribunale di Torre Annunziata.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto più grave il reato di cui alla prima sentenza del GUP di Napoli ed ha rideterminato la pena complessiva, secondo il seguente calcolo: pena base, come stabilita dal primo giudice = anni quattro ed C 16.000; continuazione con l’ulteriore reato di cui alla seconda sentenza = anni uno ed C 1.000; pena finale = anni cinque di reclusione ed C 17.000 di multa.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, avv. NOME COGNOME deducendo vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena per il singolo reato satellite di cui alla seconda sentenza, manifestamente sproporzionata considerato che per ventinove reati in continuazione interna della prima sentenza ci si era attestati su pene molto più basse. Ciò è stato determinato dal fatto che il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena i reati ritenuti avvinti in continuazione, non ha dapprima sciolto il cumulo interno ex art. 81 cod. pen., così alterandosi le proporzioni sanzionatorie tra l’una e l’altra sentenza.
Inoltre, il ricorrente lamenta che non si sia applicata la decurtazione prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. per la pena rideterminata per il reato satellite di cui alla seconda sentenza.
Il ricorso deve essere accolto, per la seguente ed assorbente ragione.
3.1. A prescindere dai rilievi illustrati dalla difesa del condannato, osserva questa Corte che non è stata seguita la procedura prevista dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. quando si intenda azionare una richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati che sono stati oggetto di sentenze ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. Infatti, è stato già affermato il principio per cu «Nel caso di più sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in procedimenti distinti, la richiesta del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., richiede a pena di inammissibilità che la pena sia determinata nei limiti indicati dall’art. 444 cod. proc. pen. e che la parte investa il pubblico ministero della sua richiesta per accoglierne il consenso o il dissenso» (Sez. 1, n. 29678 del 09/07/2003, COGNOME, Rv. 225541). È questo il modulo tipico per il riconoscimento della continuazione
tra reati derivanti dal rito patteggiato, e si giustifica per la necessità di perseguir anche in sede esecutiva un accordo inter partes sulla entità della pena detentiva, da contenersi entro i limiti delineati dalla norma in discorso. Al giudice spetta soltanto un ruolo suppletivo, nel caso di dissenso del Pubblico ministero, che – se ritenuto ingiustificato – lo abilita ad accogliere ugualmente la richiesta (Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259892; Sez. 1, n. 222:98 del 08/03/2018, Ben COGNOME, Rv. 273138; Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275169). Trattasi dunque di un modulo indispensabile ai fini del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sole sentenze emesse a seguito di “patteggiamento” (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, El Azhary, Rv. 281194).
3.2. Nella specie, non risulta che sia stato seguito tale schema procedurale, non rinvenendosi dal verbale dell’udienza camerale alcuna menzione dell’intervenuto accordo tra le parti, ed anzi risulta che sull’istanza di continuazione della difesa del Massa, il Pubblico ministero si sia rimesso alle determinazioni del giudice dell’esecuzione.
3.3. La rilevazione dell’inammissibilità della domanda, sfuggita al giudice dell’esecuzione, può dunque essere compiuta in sede di legittimità, pur senza devoluzione con i motivi di ricorso, perché il regime del vizio è tale da consentire una pronuncia d’ufficio ed al di fuori dei motivi, secondo quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. L’inammissibilità della domanda travolge necessariamente il provvedimento impugnato, che non avrebbe dovuto essere pronunciato.
Pertanto, è necessario annullare senza rinvio l’impugnata ordinanza, con restituzione degli atti al giudice dell’esecuzione affinché, eliminato il provvedimento assunto in forza di una richiesta inammissibile, il procedimento esecutivo possa essere introdotto validamente da una nuova domanda articolata nel rispetto delle essenziali forme di legge, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27 ottobre 2023
La Consigliera est.
La Presidente