Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26452 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 09/08/1963
avverso l’ordinanza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME dell’ordinanza impugnata;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta avanzata da NOME COGNOME per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti quattro pronunce irrevocabili:
sentenza emessa il 20 aprile 2018 dal Tribunale di Palermo (irrevocabile il 14 maggio 2018), di condanna alla pena di un anno, tre mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa;
sentenza emessa il 25 maggio 2021 dal Tribunale di Palermo (irrevocabile il 17 marzo 2023), di condanna, con rito abbreviato, alla pena di otto mesi, venti giorni di reclusione e 8.000,00 euro di multa);
sentenza emessa il 30 giugno 2022 dal Tribunale di Palermo (irrevocabile il 14 marzo 2023), di condanna alla pena di due anni, quattro mesi di reclusione e 28.000,00 euro di multa;
sentenza emessa il 27 settembre 2022 dalla Corte di appello di Palermo (irrevocabile il 22 dicembre 2022), di condanna, con rito abbreviato, alla pena di undici mesi, venti giorni di reclusione e 9.400,00 euro di multa.
Per l’effetto, il giudice procedente rideterminava, nei confronti dell’istante, la pena finale complessiva di-tre anni, otto mesi e “giorni dieci cinque” di reclusione e 37.000,00 euro di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. per non avere il giudice dell’esecuzione applicato la riduzione di un terzo con riferimento ai reati-satellite giudicati, nelle forme del rito abbreviato, con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato ai nn. 2) e 4).
Aggiunge il ricorrente che la pena finale avrebbe dovuto essere determinata in tre anni e due mesi di reclusione.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza censurata in adesione ai motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2. Giova rammentare che, in tema di riconoscimento della continuazione in
executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il
rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è
soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale,
essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al
quantum
(Sez. 1, n. 8019 del 30/01/2025, COGNOME, non mass.; Sez.
1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617 – 01; Sez. 1, n. 12591 del
13/03/2015, Reale, Rv. 262888 – 01).
Come dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato ha indicato la medesima frazione di pena in aumento, nella misura di venti giorni di reclusione e
1.000,00 euro di multa, sia per ciascuno dei quattro reati-satellite giudicati, in abbreviato, con la sentenza sub 2) (la n. 3480/2021 emessa dal Tribunale di
Palermo il 25 maggio 2021), sia per ciascuno dei ventisei reati-satellite giudicati, in abbreviato, con la sentenza sub 4) (la n. 4897/2022 emessa dal Tribunale di
Palermo il 27 settembre 2022), senza, tuttavia, precisare se, nell’individuare tali frazioni di pena, abbia o meno tenuto conto della diminuzione del terzo.
Poiché dal tenore complessivo del provvedimento non è possibile accertare tale decisiva circostanza, si impone l’annullamento l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica (Corte Cost., sent. n. 183 del 2013), perché provveda a colmare la lacuna motivazionale evidenziata relativamente agli aumenti di pena inerenti all’applicazione della continuazione, eliminando, inoltre, l’incertezza derivante dalla indicazione, frutto di un evidente refuso, dei “giorni dieci cinque” di reclusione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente agli aumenti di pena inerenti all’applicazione della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH