Continuazione Reati: Quando il Legame tra Crimini si Spezza
L’istituto della continuazione reati rappresenta una colonna portante del nostro sistema sanzionatorio, permettendo di considerare più violazioni della legge penale come un’unica azione frutto di un medesimo disegno criminoso. Questo comporta un trattamento sanzionatorio più favorevole per il condannato. Tuttavia, i confini di questo istituto non sono illimitati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha tracciato linee guida precise, specialmente in contesti complessi come quelli legati alla criminalità organizzata.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un condannato che chiedeva l’applicazione della continuazione reati per diverse sentenze irrevocabili. La Corte d’Appello di Napoli aveva accolto solo parzialmente la richiesta, unificando alcune pene ma tenendone separate altre. Nello specifico, erano state create due ‘blocchi’ di reati continuati:
1. Un primo gruppo di reati, ritenuti legati all’operatività di un noto clan camorristico, per i quali era stata determinata una pena complessiva di quindici anni di reclusione.
2. Un secondo gruppo di illeciti, considerati omogenei tra loro ma non riconducibili alle attività del suddetto clan, per cui era stata applicata una pena di quattro anni e una multa.
Erano invece stati esclusi dal vincolo della continuazione altri due reati, ritenuti estranei a entrambi i contesti criminali.
La Decisione della Corte di Cassazione e la continuazione reati
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. La decisione si basa su una valutazione rigorosa dei presupposti necessari per poter riconoscere un unico disegno criminoso.
Reati legati a Clan diversi
Uno dei punti chiave della decisione riguarda un reato commesso in un contesto di criminalità organizzata differente da quello degli altri. I giudici hanno sottolineato che non è possibile presumere un’unica volontà criminosa quando un illecito si inserisce in un ambito consortile diverso, addirittura legato a un conflitto armato tra due clan rivali. La diversità dei ‘sodalizi’ criminali spezza di fatto l’unicità del disegno criminoso, impedendo l’applicazione della continuazione reati.
Il Fattore Tempo
Un altro reato è stato escluso dal vincolo della continuazione a causa della notevole distanza di tempo rispetto agli altri fatti. Secondo la Corte, un lungo lasso temporale tra le condotte illecite può interrompere il nesso teleologico e psicologico che deve unire i vari crimini. Questo criterio temporale è fondamentale per verificare se i reati siano effettivamente espressione di un programma criminoso unitario concepito in origine.
Le Motivazioni della Sentenza e le implicazioni della continuazione reati
Le motivazioni dell’ordinanza ribadiscono un principio fondamentale, già affermato in precedenza dalla giurisprudenza: quando si tratta di reati legati alla criminalità organizzata, non basta una generica omogeneità delle condotte per affermare la continuazione. È necessaria, invece, «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo».
Questo approccio rigoroso mira a evitare che l’istituto della continuazione venga utilizzato per ottenere sconti di pena ingiustificati in contesti di criminalità complessa e strutturata. La Corte impone al giudice dell’esecuzione un’analisi fattuale approfondita, che vada oltre l’apparenza per accertare se vi sia stata realmente «l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione» attraverso le diverse azioni criminali. La decisione distingue correttamente tra reati commessi all’interno della sfera operativa di un clan, reati omogenei ma esterni a tale sfera, e reati commessi in contesti criminali completamente diversi o a grande distanza di tempo.
Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza della Corte di Cassazione rafforza l’idea che la continuazione reati non è un automatismo. La sua applicazione richiede una prova rigorosa dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, un programma che deve essere unitario sin dalla sua ideazione. In particolare, la diversità dei contesti criminali (come l’appartenenza a clan rivali) e una significativa distanza temporale tra i fatti sono elementi ostativi che possono legittimamente portare al diniego di questo beneficio, garantendo che le pene siano commisurate alla reale frammentazione e gravità delle condotte illecite.
È possibile ottenere la continuazione reati per crimini legati a clan mafiosi diversi?
No, la Corte ha stabilito che l’appartenenza a contesti criminali differenti, come due clan in conflitto, esclude l’unicità del disegno criminoso necessaria per la continuazione.
La distanza di tempo tra un reato e l’altro influisce sul riconoscimento della continuazione?
Sì, una notevole distanza di tempo tra i fatti di reato è un elemento che la Corte ha considerato decisivo per negare il collegamento funzionale e, di conseguenza, la continuazione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13485 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13485 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 30/09/1971
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza emessa il 16 gennaio 2024, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata da NOME COGNOME – finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-7 del provvedimento impugnato -, applicava la pena di quindici anni di reclusione per le decisioni di cui ai punti 1, 2, 4 e la pena di quattro anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa per le decisioni di cui ai punti 5 e 6; nel resto, l’istanza di applicazione del vincolo invocato dal condannato veniva rigettata.
Ritenuto preliminarmente che, laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, direttamente o indirettamente collegati a un’organizzazione mafiosa, analogamente al caso di NOME COGNOME non è sufficiente il riferimento all’astratta omogeneità dei reati, occorrendo «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271569 – 01).
Ritenuto che il Giudice dell’esecuzione riteneva correttamente sussistente il vincolo della continuazione tra le condotte illecite giudicate dalle sentenze di cui ai punti 2 e 4 del provvedimento impugnato con quella relativa alla decisione di cui al punto 1, attesa la preordinazione sottostante a tali comportamenti criminosi, derivante dalla loro riconducibilità alla sfera di operatività del Clan Lago.
Ritenuto che il Giudice dell’esecuzione riteneva correttamente sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze di cui ai punti 5 e 6 dell’ordinanza impugnata, atteso che i fatti di reato risultavano omogenei e collegati funzionalmente tra loro, pur non essendo riconducibili alla sfera di operatività del Clan Lago, nel quale il ricorrente gravitava.
Ritenuto che il Giudice dell’esecuzione non riteneva la condotta illecita giudicata dalla sentenza di cui al punto 3 del provvedimento impugnato collegata funzionalmente ai comportamenti criminosi relativi alle decisioni di cui ai punti 1, 2 e 4, essendosi concretizzata in un contesto consortile camorristico differente da quello riconducibile al conflitto armato sviluppatosi tra il Clan Lago e il Clan Ma rfella .
Ritenuto, infine, che il Giudice dell’esecuzione non riteneva la condotta illecita giudicata dalla sentenza di cui al punto 7 collegata funzionalmente ai residui comportamenti criminosi, essendosi concretizzata a notevole distanza di tempo da tali fatti di reato.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.