Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano – nella veste di Gi dell’esecuzione – ha, in via preliminare, rigettato la richiesta di riunione con il proce SIGE n. 1141/2023, per poi emettere l’impugnata decisione reiettiva, con riguardo all’istanza riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati di furto aggravato in conc commessi da NOME COGNOME e puniti dalle due sentenze meglio indicate nel provvedimento oggetto di gravame.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi di censura.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, relazione all’art. 17 cod. proc. pen., e contestuale vizio di motivazione, per avere il rigettato, in modo erroneo, la richiesta di riunione con il sopra indicato procedimento, fa impropriamente riferimento alla mancanza dei presupposti di cui all’art. 16 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo di ricorso, ci si duole parimenti dell’erronea applicazione della l penale, nonché della mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli ind rivelatori dell’unicità del disegno criminoso.
La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, ribadendo la fondatezza di tutte le doglianze suss nell’atto di impugnazione.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che – come da costante indirizzo questa Corte – i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome aventi natura meramente ordinatoria, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (tra le al Sez. 3, n. 39952 del 03/10/2006, COGNOME ed altri, Rv. 235496; Sez. 4, n. 676/04 de 06/11/2003, COGNOME, Rv. 227345). Peraltro, a margine dell’impossibilità di impugnare questa sede il diniego della riunione tra processi, nel caso di specie il motivo manifestamente infondato, anche in considerazione del fatto che non sussiste l’asserita illog argomentativa.
Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, in ragione della genericità motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di profili già vagliati, in modo idoneo, dal dell’esecuzione nella decisione avversata. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzi come le sentenze indicate nell’incidente di esecuzione risultino tra loro del tutto slegate, differenti quanto a modalità esecutive e forme di programmazione (v. p. 3 del provvediment impugnato, in cui si valorizza il differente contesto spazio-temporale, nel quale i fatt vennero posti in essere, sottolineandosi anche la coincidenza solo parziale dei correi, n differenti azioni delittuose), così divenendo impensabile la sussistenza della prospet
preventiva ideazione unitaria. La motivazione posta a fondamento dell’impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto t merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiar inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2024.