Continuazione Reati: Quando il Tempo Annulla il “Medesimo Disegno Criminoso”
L’istituto della continuazione reati, previsto dall’articolo 671 del codice di procedura penale, rappresenta una chiave di volta nel diritto dell’esecuzione penale, consentendo di unificare più condanne sotto un’unica pena più mite quando i reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ma cosa accade quando tra i fatti intercorre un lungo periodo di tempo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 41994/2024) offre un chiarimento decisivo, sottolineando come il fattore temporale sia un indice cruciale, talvolta insuperabile, per negare tale beneficio.
Il Caso in Analisi: Tre Condanne e una Richiesta di Unificazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un condannato che chiedeva di applicare la continuazione a tre distinte sentenze. Le prime due, già unificate dal Giudice dell’Esecuzione, riguardavano reati gravi come associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti ed estorsione, commessi in un arco temporale compreso tra il 2013 e il 2018. La terza sentenza, invece, si riferiva a reati contro il patrimonio (furto, rapina, ricettazione) commessi in un’unica data nel lontano 2007.
Il ricorrente sosteneva che tutti i reati, sebbene distanti nel tempo, fossero legati da un unico filo conduttore: la necessità di finanziare e supportare la crescita del clan di appartenenza. Inoltre, evidenziava come fossero stati commessi nello stesso ambito territoriale e con modalità esecutive simili. Tuttavia, il Giudice dell’Esecuzione prima, e la Corte d’Appello poi, avevano respinto la richiesta di includere la condanna più vecchia, proprio a causa del notevole lasso di tempo intercorso.
Il Fattore Tempo e la Valutazione sulla Continuazione Reati
Il cuore della questione giuridica risiede nel peso da attribuire alla distanza temporale nella valutazione del medesimo disegno criminoso. Può un piano criminale ideato nel 2007 essere considerato lo stesso che ha guidato azioni delittuose commesse tra il 2013 e il 2018, ovvero oltre sei anni dopo?
Secondo la difesa, gli altri elementi unificanti (scopo, territorio, modalità) avrebbero dovuto prevalere sulla distanza cronologica. La Corte di Cassazione, però, ha sposato una linea interpretativa più rigorosa, in linea con i suoi precedenti più autorevoli.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni si fondano su un principio consolidato, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659 del 2017), secondo cui il criterio temporale è uno degli indici più significativi per accertare l’esistenza di una volizione unitaria.
I giudici hanno specificato che, in presenza di una “distanza temporale cospicua” tra i fatti, la decisione del giudice di merito di escludere la continuazione non è illogica né viziata. Il tempo, in questo contesto, non è un mero dato cronologico, ma un elemento che incide sulla presunzione stessa di unicità del programma criminale. Un piano deliberato e mantenuto intatto per così tanti anni, attraverso contesti e reati eterogenei, diventa difficile da dimostrare e, pertanto, il giudice può legittimamente ritenerlo insussistente basandosi principalmente su questo fattore.
Le Conclusioni: Criteri Rigorosi per la Continuazione Reati
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il beneficio della continuazione reati, non basta indicare una generica finalità comune. È necessario dimostrare che i diversi crimini siano stati concepiti come parte di un unico, preordinato programma. Un significativo intervallo di tempo tra le condotte criminali indebolisce fortemente questa dimostrazione, fino a poterla annullare del tutto. La decisione della Corte sottolinea che la valutazione del giudice dell’esecuzione gode di un’ampia discrezionalità e, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, chi invoca la continuazione a distanza di molti anni deve fornire elementi probatori eccezionalmente solidi per superare l’ostacolo del tempo.
Un lungo periodo di tempo tra due reati esclude automaticamente la continuazione?
Non la esclude automaticamente, ma secondo la Corte è un indice fondamentale che rende molto difficile dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso. La decisione del giudice che nega la continuazione sulla base di un ‘cospicuo’ lasso temporale è considerata logica e non censurabile.
Quali altri elementi si considerano per riconoscere la continuazione tra reati?
Oltre alla vicinanza temporale, si valutano l’identità del contesto territoriale, le modalità esecutive e la finalità dei reati. Tuttavia, come dimostra questa ordinanza, un notevole distacco nel tempo può prevalere su questi altri elementi comuni.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla ‘Cassa delle ammende’ come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41994 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’istanza applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell’invocata identità de disegno criminoso tra i reati giudicati con tre sentenze (1. Corte appello di Catania del 18/07/2019; 2. Corte appello di Catania del 17/10/2022; 3. Corte appello di Catania del 25/11/2009);
considerato che in particolare il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincol della continuazione la sentenza sub 3. con le altre due, già in precedenza unificate, in considerazione del .lungo lasso temporale intercorso tra le condotte giudicate con la sentenza sub 3. (delitti ex artt. 624, 625, 628, 648, 582-585, cod. pen., 2 e 7 I. 895 de e1967, commessi il 01/10/2007), s.ern i fatti di cui alle sentenze sub 1. e 2. (rispettivamente violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 commessi nel 2014 e 2015, e artt. 416 bis, 629, 648, 582-585, cod. pen., commessi tra novembre 2013 e novembre 2018), nonché per l’assenza di qualsivoglia altro elemento unificante;
letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento del fatto, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato che tutti i reati sono stati consumati nello stesso ambito territoriale e con identiche modalità esecutive, ed erano tutti ispirati all’esigenza di fronte alla crescita del clan di cui il COGNOME faceva parte;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cespi-Gu-a-tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell’esecuzione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ,settembre 2024.