Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14977 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14977 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ADRANO il 09/05/1953
avverso l’ordinanza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
NOME COGNOME ha riportato le seguenti condanne:
alla pena di anni 23 di reclusione inflitta con sentenza della Cort assise di appello di Catania per i reati, unificati per la continuaz associazione di tipo mafioso commesso dal 13.09.1982 al 13.10.1987, di associazione dedita al narcotraffico e di illecita concorrenza (art. 513 bi pen.);
alla pena di anni tredici mesi quattro di reclusione inflitta con sent della Corte di appello di Catania del 13.6.2013 per il delitto di cui all’art. cod. pen., commesso dal gennaio 2006 all’aprile 2008.
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, decidendo qu giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata condannato, volta alla declaratoria della continuazione, previo scorporo d relative pene, tra i due reati ex art. 416 bis cod. pen., separatamente giud
A ragione ha osservato che la richiesta era stata avanzata nel proce conclusosi con la seconda sentenza e il giudice della cognizione ave esplicitamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra il al suo esame e quelli giudicati con la sentenza sub a).
Per la cassazione della decisione ricorre l’interessato con il ministe difensore, lamentando la violazione degli artt. 666 e 671 cod. proc. pen..
Assume di aver chiesto in sede di cognizione il riconoscimento del vincol della continuazione, invocando espressamente l’applicazione del criter moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.. Diversa e nuova doveva ess considerata, invece, la domanda formulata al giudice dell’esecuzione, siccom limitata al riconoscimento della continuazione tra i due delitti associativi, l in sede di cognizione il vincolo era stato escluso tra il reato di cui alla sub b) e tutti i reati di cui alla sentenza sub a), mentre plurimi e indicatori che militavano nel senso della ininterrotta prosecuzione della mili del ricorrente nella medesima aggregazione criminale, con l’identico ruolo apic rivestito sin dal momento di costituzione del sodalizio mafioso.
Considerato in diritto
Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.
Assume il ricorrente che, pur essendo stata esclusa in sede di cognizione la continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze irrevocabili di condanna, la disposizione dell’art. 671 cod. proc. pen., comma 1, soggiace semplicemente alla regola della preclusione processuale, derivante dal generale divieto di bis in idem che non può operare quando la richiesta, come nel caso in esame, è diversa siccome circoscritta e riferita alla continuazione tra i due soli reat associativi; GLYPH dunque, GLYPH nessun effetto impeditivo scaturiva GLYPH dall’omesso riconoscimento nel giudizio di merito della continuazione tra tutti i reati giudicat con le predette sentenze.
Di contro, il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, investito della richiesta di continuazione, il giudice, tanto della cognizione quanto dell’esecuzione, non può limitare la verifica alla sussistenza dell’unitarietà del disegno criminoso tra tutti i reati oggetto del suo esame, ma può e deve verificare se esso ricorra anche solo tra alcuni di essi; che nel caso in esame, espressamente e con ampia motivazione, il giudice della cognizione ne aveva affermato l’insussistenza, pertanto negando la configurabilità della continuazione anche tra i due delitti associativi.
E a tali corrette osservazioni può solo aggiungersi che la sentenza sub a) ha riconosciuto la continuazione tra tutti i reati da essa giudicati (associazione dedita al narcotraffico, associazione mafiosa, concorrenza sleale). Ora, la identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi. La relazione si connota proprio virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l’essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. E pertanto, il giudicato formatosi sulla continuazione avvince inscindibilmente e irrevocabilmente tutti i suddetti reati nell’identico disegno criminoso e nel vincolo di cui all’art. 81 cod. pen., comma 2 che ne deriva, sicché negare la continuazione tra un reato non incluso nella serie e anche uno solo dei reati della serie preclude la possibilità del riconoscimento del disegno unitario anche con gli altri reati che di esso costituiscono estrinsecazione, proprio in ragione della
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verificata identità delle comune matrice programmatica che ne costituis l’essenza e alla quale ciascun reato partecipa.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, i ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019
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