Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23425 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con nuovo calcolo dell’aumento di pena da parte della Corte
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 novembre 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze, ed ha ricalcolato la pena complessiva in cinque anni e quattro mesi di reclusione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Il giudice, nel calcolare la pena da applicare per il reato satellite, ha omesso di effettuare su di essa la riduzione di un terzo, benché la condanna fosse stata pronunciata ai sensi dell’art. 438 cod.proc.pen.
Inoltre non ha motivato le ragioni di un aumento di pena così rilevante.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al calcolo dell’aumento della pena per continuazione, provvedendo la stessa Corte alla sua rideterminazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.
Il giudice dell’esecuzione, nell’applicare l’aumento per il reato satellite, ha indicato la pena di dieci mesi di reclusione, motivandone l’entità con la elevata capacità a delinquere del ricorrente, ma non risulta avere calcolato la riduzione, che era dovuta in quanto il reato satellite è stato giudicato secondo il rito abbreviato.
Secondo questa Corte «l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltan nei confronti di questi ultimi – siano essi reati cd. satellite ovvero reati c integrino la violazione più grave – deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547). Non vi è dubbio, quindi, che la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenuto commesso in
continuazione con il più grave delitto di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, deve essere calcolata, anche se quale mero aumento della pena irrogata per il reato base, applicando la riduzione prevista dall’art. 442, comma 2, cod.proc.pen.. Il silenzio, sul punto, dell’ordinanza impugnata impone, in un’ottica interpretativa di favor rei, di ritenere che tale riduzione non sia stata applicata, anche perché il richiamo operato dal giudice alla sentenza Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018 attiene solo al calcolo dell’aumento tra pene eterogenee.
Tale vizio può essere corretto da questa Corte, in applicazione dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc.pen.. La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che «la possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità» (Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 269450, tra le molte), e nel caso di specie non deve essere effettuata alcuna valutazione discrezionale in merito alla riduzione da effettuare, che è stabilita dal legislatore in una misura fissa e inderogabile.
L’aumento per il reato satellite, pertanto, deve essere ricalcolato in quello di mesi sei e giorni venti di reclusione; la pena complessiva per i due reati riuniti, di conseguenza, deve essere indicata in complessivi anni cinque e giorni venti di reclusione, dalla quale dovrà essere scomputata la pena eventualmente già espiata.
Il ricorso è infondato, invece, nella parte in cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione dell’entità dell’aumento per il reato satellite. L’ordinanza ha esplicitamente affermato di tenere conto «della elevata capacità a delinquere del COGNOME, capo di un’associazione a delinquere dedita a cessioni seriali», ed ha quindi motivato la congruità dell’aumento ritenendo grave l’ulteriore delitto, perché commesso, come risulta dall’altra condanna, da un soggetto a capo di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Questa affermazione risulta sufficiente e non manifestamente illogica, per cui deve essere ritenuto insussistente il vizio motivazionale lamentato.
Sulla base delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio quanto al calcolo
dell’aumento per il reato satellite, procedendosi alla sua rideterminazione nel senso sopra indicato, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla misura dell’aumento in continuazione, che ridetermina in sei mesi e venti giorni di reclusione, con la conseguenza che la pena complessiva resta individuata in cinque anni e venti giorni di reclusione, da cui scomputare la pena eventualmente espiata. Rigetta nel resto il ricorso.
Il Consigliere estensore Così deciso il 02 maggio 2024 Il Presidente