Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41827 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41827 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2022 del TRIBUNALE di FORLI’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Forlì, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta formulata da NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione, ex art. 671 c proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizio rideterminava la pena unica complessiva in dieci anni, sei mesi e ventiquatt giorni di reclusione ed euro 8.300,00 di multa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato, a mezzo del difensore, il quale – con un unico articolato motivo – ne ha chiesto l’annullame per violazione dell’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, anche sotto il p dell’errore nella rideterminazione della pena.
In primo luogo la difesa censura la declaratoria d’inammissibilità dell’ista ex art. 671 cod. proc. pen. relativamente alle sentenze di cui ai numeri 1, 7 9 del provvedimento, a torto ritenuta mera riproposizione di richiesta già respi dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 15 settembre 2022.
Il Tribunale di Forlì – secondo il ricorrente – ha trascurato di considerare detto ultimo provvedimento non aveva carattere di definitività, avendo la dife proposto ricorso per cassazione. Non avendo, dunque, il giudice de provvedimento impugNOME in questa sede fornito adeguata motivazione sul diniego dell’istituto della continuazione per i fatti giudicati con le c sentenze 1, 7, 8 e 9, la difesa ha ribadito le medesime censure poste alla b del ricorso per cassazione avverso il precedente provvedimento del giudic dell’esecuzione, allegato al ricorso e da intendersi in esso integralm trascritto, ai fini della sua autosufficienza.
In secondo luogo la difesa lamenta, nella determinazione della pena unica, la violazione del triplo di quella irrogata per il reato più grave, ovverosia di ricettazione giudicato con la sentenza della Corte di appello di Ancona in d 10.10.2019, irrevocabile il 5.12.2015, di cui al n. 2 del provvedime impugNOME, di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di mult sicché stante il limite invalicabile di cui all’art. 81 cod. pen, valido anche i esecutiva – la pena non poteva essere superiore a quella di dieci ann reclusione ed euro 4.800,00 di multa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 27 aprile 2027, ha prospe
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME, limitatamente alla seconda parte del secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
In primo luogo è, invero, fondata la censura mossa al provvedimento nella parte in cui si dichiara l’inammissibilità dell’istanza di continuazione relativamente alle sentenze di cui ai n. 1, 7, 8 e 9.
1.1. È consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità quello secon cui «La pronuncia del giudice dell’esecuzione di rigetto di richiesta di applicaz della continuazione preclude la riproposizione della richiesta, quand’anc limitata ad alcuni soltanto dei reati considerati dalla pronuncia» (Sez. 1, n. del 06/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284242; Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, COGNOME, Rv. 268562; Sez. 1. n. 12823 del 03/03/2011, COGNOME, Rv. 249913). Inoltre, si è chiarito, la pronuncia con cui il giudice dell’esecu respinga la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati ogge di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto degli stessi provvedimenti esaminati (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Rv. 268562; Sez. 1, n. 12823 de 3/03/2011, Rv. 249913).
Se, dunque, il principio del ne bis in idem permea l’intero ordinamento giuridico e si applica anche al procedimento di esecuzione, ponendo un preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’ide regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funziona connaturate al sistema, è altrettanto innegabile che il presupposto per la operatività è l’irrevocabilità del provvedimento antecedentemente pronunciato.
1.2. Il Tribunale di Forlì non ha fatto buon governo dei superiori principi.
Non è superfluo ricordare come, con una prima ordinanza in data 10 febbraio 2021, il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva unific ex art. 671 cod. proc. pen. i fatti giudicati con le sentenze indicate dal n. 36 del provvedimento qui impugNOME, riparametrando la pena unica complessiva muovendo da quella di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il più grave reato di ricettazione.
Successivamente, con ordinanza del 15 settembre 2022, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha esteso la continuazione com
sopra riconosciuta ai fatti giudicatrà con le sentenze di cui ai n. 2 dell’ordinanza impugnata in questa sede, mentre ha rigettato la richiesta pe reati oggetto delle sentenze di cui ai n. 1, 7, 8 e 9, rideterminando la pena complessiva in dieci anni, un mese e ventiquattro giorni di reclusione ed eu 7.900,00 di multa; pena parametrata in evidente violazione del limite del tri (corrispondente a dieci anni di reclusione ed euro 4.800,00 di multa).
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Forlì ha erroneamente ritenuto cosa giudicata la precedente decisione del Tribunale di Padova in data 1 settembre 2022, laddove, al contrario, avverso quel provvedimento era stato proposto ricorso per cassazione, non ancora deciso al momento della sua pronuncia (infatti questa Sezione ha provveduto solo in data 28 aprile 2023).
Egualmente fondate le censure afferenti alla errata determinazione degli aumenti per i reati satellite per il mancato rispetto del limite del triplo del del reato più grave.
A tal proposito, il giudice dell’esecuzione, richiesto di riconoscer continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. esercita, in mater quantificazione della pena, i medesimi poteri del giudice della cognizione con soli limiti dettati dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in or individuazione del reato più grave (Sez. 1, n. 31640 del 09/05/2014, Radu, Rv 261089), dall’art. 81, primo comma, cod. pen. in ordine alla misura degli aument di pena – da contenere nel triplo della pena del reato più grave (Sez. U, n. 28 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270073), e dal principio generale del divieto reformatío in pejus rispetto alla determinazione della pena quantificata nel giudizio di cognizione (Sez. U., n. 6296 del 24/11/2016, COGNOME, Rv. 268735).
Venendo al caso di specie, il Tribunale di Forlì ha determiNOME la pena misura non rispettosa del principio espresso da questa Corte in virtù del qu «Nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre c criterio indicato dall’art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del li del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall’a commi primo e secondo, cod. pen.» (Sez. U., COGNOME, cit.).
Anche sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugNOME si presenta illegittimo.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Forlì, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proce
nuovo esame dell’istanza da condursi in piena libertà, ma ossequiante dei princi suindicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì.
Così deciso il 9 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente