Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50911 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50911 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VILLA LITERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le doglianze dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che l’ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere – oltre a non essere consentite in sede di legittimità perché costituite da mere censure in punto di fatto, sono manifestamente infondate.
Invero, nell’ordinanza della Corte d’appello di Napoli si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze, che: – con la prima sentenza, il prevenuto veniva condanNOME in quanto dirigente di un’organizzazione criminale operativa fino al 1998, dedita al traffico di stupefacenti che venivano poi distribuiti in Campania e in Toscana; – con la seconda sentenza, invece, era condanNOME per la partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, promossa, diretta e finanziata da soggetti di nazionalità italiana ed estera, operante tra il febbraio 2004 e il 20 aprile 2006 in Napoli, Gioiosa Ionica, nel resto della provincia di Reggio Calabria e in altre zone del territori nazionale. La Corte, di conseguenza, nel rigettare l’istanza, fa leva sulla evidente distanza temporale intercorrente tra i fatti (di oltre cinque anni), sulla diversità sot il profilo soggettivo delle due associazioni e sulla mancanza di un qualsiasi elemento di collegamento tra i reati, commessi in diverse parti dello Stato. Facendo, in tal modo, corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, che richiede, ai fini della verifica del vincolo della continuazione tra reati di associazio per delinquere, non soltanto il riferimento alla tipologia del reato e all’omogeneità delle condotte (in questo caso reati in materia di narcotraffico) ma soprattutto una indagine specifica sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sull loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271569). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.