Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28513 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28513 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 796/2025 UP – 20/06/2025 R.G.N. 11546/2025
NOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GAETA il 02/09/1957
avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e di rigettare nel resto; udite le conclusioni dellÕavv. NOME COGNOME per lÕimputato, che ha chiesto di
accogliere il ricorso.
Con sentenza del 16 giugno 2022, il Tribunale di Roma Ð per quanto qui di interesse Ð aveva condannato alla pena di anni cinque di reclusione COGNOME
Salvatore per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla societˆ ÒI.RAGIONE_SOCIALE, fallita il 7 marzo 2013.
Con sentenza pronunziata il 30 ottobre 2024, la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza del Giudice per lÕudienza preliminare del Tribunale di Roma dellÕ11 novembre 2017, irrevocabile il 9 ottobre 2020, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio nella pena complessiva di anni sette di reclusione.
Secondo lÕimpostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato Ð quale amministratore unico della societˆ fino al 12 novembre 2008 Ð avrebbe distratto i seguenti beni e crediti della societˆ risultatati dallÕultimo bilancio approvato del 2007: immobilizzazioni materiali dal valore di euro 248.928; immobilizzazioni immateriali dal valore di euro 2.400; rimanenze finali dal valore di euro 431.500; crediti pari ad euro 8.622.729; disponibilitˆ liquide pari ad euro 858.939.
Avrebbe, inoltre, distratto la merce acquistata nel 2008 dalla RAGIONE_SOCIALE dal valore di euro 40.762.
LÕimputato, infine, avrebbe sottratto le scritture contabili della societˆ, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.
Avverso la sentenza della Corte di appello, lÕimputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., 2710 cod. civ., 216, 219 e 223 legge fall.
Contesta il giudizio di responsabilitˆ, relativo al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, sostenendo che i giudici di merito avrebbero basato la loro decisione sulle sole risultanze del bilancio approvato nell’anno 2007, senza per˜ effettuare alcuna valutazione in ordine alla Çintrinseca attendibilitˆ di siffatto documento contabileÈ. Lamenta, inoltre, la mancata valutazione delle dichiarazioni rese dal colonnello della Guardia di finanza COGNOME COGNOME in ordine proprio ai beni che sarebbero stati oggetto di distrazione. Contesta, infine, la rilevanza attribuita dai giudici di merito allÕ’entitˆ del passivo, anche perchŽ calcolato sulla base di un mero accertamento induttivo, effettuato dalla Agenzia delle entrate.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 187, 192 e 546 cod. proc. pen. e 216, 219 e 223 legge fall.
Il ricorrente contesta il ruolo di amministratore di fatto della societˆ riconosciuto dai giudici di merito all’imputato, evidenziando la Çcircostanza dirimente di avere il ricorrente dismesso il 12 novembre 2008 la carica di amministratore e ceduto le quote sociali alla RAGIONE_SOCIALE Contesta in particolare la motivazione Ð basata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dal colonnello della Guardia di finanza COGNOME NOME COGNOME con la quale la Corte di appello aveva ritenuto infondate le deduzioni difensive sul punto.
Secondo il ricorrente, la motivazione non avrebbe potuto basarsi sulle dichiarazioni del COGNOME, in quanto da esse non sarebbe desumibile che il COGNOME avesse continuato a essere lÕamministratore di fatto e a gestire la societˆ fallita pure dopo che aveva dismesso la carica di amministratore di diritto e ceduto tutte le quote sociali. La Corte di appello, avendo fondato la motivazione sulle dichiarazioni rese dal COGNOME, sarebbe incorsa in un evidente vizio di logicitˆ e avrebbe finito per travisare il significato della testimonianza.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 216 e 223 legge fall.
Rappresenta che la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza del Giudice per lÕudienza preliminare del Tribunale di Roma dellÕ11 novembre 2017, irrevocabile il 9 ottobre 2020, determinando la pena nel seguente modo: pena base, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato nel presente processo, anni quattro di reclusione; aumentata, per la continuazione con il reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato nel presente processo, ad anni cinque di reclusione; aumentata, per la continuazione con il reato giˆ giudicato, ad anni sette di reclusione.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine allÕindividuazione del reato più grave nŽ in ordine agli aumenti di pena determinati per i reati satellite.
La Corte di appello, inoltre, avrebbe palesemente violato lÕart. 219, comma 1, n. 1, legge fall., avendo applicato la continuazione anche tra i due reati di bancarotta oggetto del presente processo, che erano relativi alla medesima procedura fallimentare.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il terzo motivo.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita ad articolare alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna violazione di legge nŽ effettivi travisamenti di prova o vizi di manifesta logicitˆ emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata da entrambi i giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, va ricordato come ÇlÕindagine di legittimitˆ sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato Ð per espressa volontˆ del legislatore Ð a riscontrare lÕesistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilitˆ di verificare lÕadeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in questÕultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.È (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).
Va, in ogni caso, evidenziato che i giudici di merito, in ordine alla bancarotta distrattiva, hanno reso una motivazione congrua e priva di vizi logici. In particolare, hanno evidenziato che, dal bilancio del 2007, regolarmente approvato, risultava che la societˆ era titolare di beni di ingente valore, che non erano stati poi rinvenuti in sede fallimentare. Vi era, inoltre, la documentazione proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE (insinuatasi al passivo), dalla quale risultavano i beni acquistati dalla fallita. Entrambi i giudici di merito, inoltre, hanno poi posto in rilievo come, dall’istruttoria, fosse emerso che l’imputato, anche con riferimento ad altre societˆ a lui riconducibili, avesse seguito un Çcollaudato modus operandiÈ con il quale costituiva societˆ destinate a generare utili nei primi esercizi, senza per˜ provvedere al pagamento dei fornitori, dei tributi e dei contributi previdenziali, provvedendo poi a distrarre gli utili dal patrimonio societario e a cedere la societˆ, oramai svuotata, a soggetti di nazionalitˆ estera. Il medesimo sistema era stato adoperato anche con riferimento alla ÒI.C.RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente genericamente si lamenta del fatto che i giudici di merito avrebbero desunto dal bilancio la prova della distrazione, senza neppure spiegare perchŽ tale atto, redatto dallo stesso imputato, non sarebbe attendibile.
Al riguardo, va ricordato che, Çin tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilitˆ da parte dell’imputato dei beni
non rinvenuti in seno all’impresa pu˜ essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perchŽ redatto in conformitˆ alle prescrizioni imposte dalla leggeÈ (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181).
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME va evidenziato che la parte, nel ricorso, si limita a riportare solo dei brevissimi frammenti di dichiarazioni, per lo più preceduti o seguiti da puntini sospensivi, scarsamente comprensibili nel loro significato complessivo.
Del tutto generica, infine, risulta la deduzione relativa allÕaccertamento dello stato passivo, che risulta anche del tutto priva dei correlati congrui riferimenti alle effettive argomentazioni poste dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilitˆ.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Entrambi i giudici di merito (in ordine al giudizio di responsabilitˆ, ci troviamo di fronte a una Òdoppia conformeÓ), invero, con motivazione, adeguata, coerente e priva di vizi logici, hanno chiarito, anche facendo riferimento alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME che, dallÕistruttoria, era emerso un unico Çmodus operandiÈ adottato dallÕimputato nella gestione di ben otto societˆ, tutte a lui riferibili e operative nello stesso periodo in cui era stata attiva la ÒI.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tale sistema consisteva nel costituire le societˆ, generare utili nei primi anni di attivitˆ (anche grazie allÕomesso deliberato pagamento di fornitori e debiti erariali), distrarre dal patrimonio gli utili generati dalle societˆ, per poi cederle, Çoramai incapientiÈ, a prestanomi di nazionalitˆ straniera, incaricati Çdi portarle a morireÈ. In applicazione del medesimo sistema, lÕimputato, dopo avere portato la ÒI.RAGIONE_SOCIALEÓ ad accumulare circa quindici milioni di euro di debito erariale e dopo averne distratto gli utili, aveva ceduto le quote a una societˆ estera, la RAGIONE_SOCIALE facendo assumere la formale amministrazione a soggetti di nazionalitˆ bulgara irreperibili (tali COGNOME e COGNOME), che non risultavano avere mai gestito direttamente la societˆ. NellÕambito di tale sistema, assumeva un ruolo rilevante il commercialista COGNOME COGNOME che ÒgestivaÓ la dismissione del capitale sociale di tutte le societˆ del De Meo, preoccupandosi dellÕindividuazione dei prestanome e del trasferimento delle quote, generalmente a soggetti di nazionalitˆ bulgara. In sostanza, il ruolo dellÕAdami era quello di individuare le Òteste di legnoÓ su cui far ricadere le conseguenze della gestione ÒfraudolentaÓ, operata dallÕimputato sino alla data del trasferimento del capitale sociale (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello).
A fronte di tale ricostruzione, è evidente che risulta privo di effettivo rilievo lÕassunto che il COGNOME non avrebbe mai dichiarato che il COGNOME avesse
continuato a essere lÕamministratore di fatto e a gestire la societˆ fallita pure dopo la cessione di tutte le quote sociali alla RAGIONE_SOCIALE
Nella ricostruzione dei giudici di merito, infatti, tale cessione costituiva un mero espediente per ÒcoprireÓ i reati giˆ commessi dallÕimputato, quando era ancora il titolare delle quote e lÕamministratore della societˆ, distraendo gli utili e sottraendo le scritture contabili. Con particolare riferimento alla bancarotta documentale, va ricordato che sull’amministratore cessato permane la responsabilitˆ per la tenuta della contabilitˆ nel periodo in cui ha ricoperto la carica e per l’eventuale occultamento, in tutto o in parte, della documentazione prima del passaggio di consegne (cfr. Sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, COGNOME, Rv. 287061, in motivazione).
1.3. Il terzo motivo è fondato.
La Corte di appello, invero, non ha motivato in ordine all’individuazione del reato più grave, nŽ relativamente agli aumenti di pena per i reati satelliti. Al riguardo, deve essere ricordato che, Çin tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliteÈ (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
La Corte territoriale, inoltre, è caduta in errore avendo applicato l’istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i due reati di bancarotta relativi alla medesima procedura fallimentare e non quello della cd. continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1), legge fall.
La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente al trattamento sanzionatorio, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Cos’ deciso, 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME Rosa COGNOME