Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17948 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. H .
nato il
28/11/2001
omissis avverso l’ordinanza del 17/08/2023 del GUP PRESSO TRIB.MINORI di
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
1 : NOME.NOME. ricorre avverso l’ordinanza del 17 agosto 2023 del Tribunale per i minorenni cli GLYPH he, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
dal G.u.p. del Tribunale di marzo 2022; omissis on sentenza del 21 marzo 2019, definitiva il 18 1) ai reati di rapina aggravata e di lesione personale aggravata, ai sensi degli artt. 628, 582 e 585 cod. pen., commessi il 18 ottobre 2018 in omissis giudicati
omissis 2) ai reati di rapina aggravata, lesione personale aggravata e produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 628, 582, 585 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 13 ottobre 2018 in , giudicati dal G.u.p. del Tribunale dilomissis[on sentenza del 2 maggio 2019, definitiva il 16 ottobre 2019;
ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, ai sensi degli artt. 337 e 495 cod. pen., commessi in data 1 settembre 2018 in omissis giudicati dal G.u.p. del Tribunale di omissis con sentenza del 21 marzo 2019, definitiva il 4 settembre 2019.
Il giudice dell’esecuzione, ravvisando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 1.350,00 di multa.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice dell’esecuzione, una volta riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell’istanza, non avrebbe determinato i singoli aumenti di pena stabiliti per i reati posti in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova premettere in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti
contro
la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio d cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375).
In altri termini, il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha determinato la pena finale utilizzando un metodo non consentito, caratterizzato dalla sottrazione di mesi due di reclusione dalla pena risultante da cumulo materiale delle pene irrogate dalle singole sentenze di condanna.
Il giudice dell’esecuzione, così facendo, non ha dato conto dei singoli aumenti di pena applicati per i eati satellite.
Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata per una nuova determinazione della pena per i reati satellite.
In caso di diffusione del presente provvedimento la cancelleria deve omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena per i reati satellite con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell’udi preliminare presso il Tribunale per i minorenni di lomissisl
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i imposto dalla legge.
Così deciso il 31/01/2024