Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34723 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34723 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di ROVERETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso’.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 20 gi9gno 2023 del Tribunale di Rovereto che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta del Procuratore della Repubblica di applicazione della disciplina della cohtinuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
al reato giudicato dalla Corte di appello di Trento con senten z a del 20 luglio 2022, definitiva il 3 dicembre 2022;
al reato giudicato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 6 luglio 2021, definitiva il 21 aprile 2022;
ai reati giudicati dal Tribunale di Trento con sentenza del 7 aprile 2018, definitiva il 28 aprile 2018.
Il Procuratore della Repubblica aveva evidenziato che i reati sub 3 erano stati posti in continuazione, quali reati satellite, dalla Corte di appello di Trento e dalla Corte di appello di Venezia nelle due sopra evidenziate sentenze sub 1 e 2.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati di truffa consumata, truffa tentata e sostituzione di persona oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, così quantificata: pena base di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di mu ta per il reato sub 2, aumentata di mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di rnulta per i reati sub 1, ulteriormente aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato sub 3.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe disposto una pena finale superiore a quella risultante dal cumulo materiale delle pene inflitte.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, avrebbe quantificato la pena in continuazione per i reati sub 3 in misura superiore di quanto non g0 effettuato dal giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Erroneamente il ricorrente ha denunciato che la rideterminazione della pena complessiva per i reati posti in continuazione operata dal giudice dell’esecuzione, in anni 2 e mesi 4 di reclusione e 1200 euro di Multa, fosse più alta del cumulo materiale delle pene inflitte in sede di cognizione.
Infatti, dal provvedimento impugnato si trae che
come pena più grave è stata considerata quella della sentenza veneta irrevocabile il 21.4.2022, che era stata determinata in modo da comprendere l’aumento di mesi 4 per la ulteriore condanna irrevocabile il 28.4.2018, in anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 1000 di multa;
detta pena è stata aumentata (evidentemente con riguardo al reato giudicato “in via principale”) di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa relativamente all’ulteriore condanna trentina irrevocabile il 3.12.2022.
Il giudice aveva così determinato la pena complessiva di anni 2 mesi 4 ed euro 1200.
In definitiva, con l’ultima sentenza (irrevocabile il 3.12.2022) era stata comminata la pena di anni 1 mesi 6 e giorni 20, comprensiva – questa volta – di giorni 20 di aumento per il reato di cui alla sentenza definitiva il 28.4.2018, pertanto il giudice in sede di esecuzione ha mantenuto inalterato l’aumento per la sentenza divenuta irrevocabile il 28.4.2018, in misura superiore a quello della sentenza definitiva il 3.12.2022, ma anche effettuato un aumento di soli mesi 6 della originaria pena base trentina di anni 1 mesi 6.
Diversamente da quanto lamentato, quindi, non vi è stato un aumento complessivo rispetto alla pena risultante dal cumulo materiale, né un aumento relativamente alla sentenza irrevocabile il 28.4.2018 in misura che non fosse già stata determinata da uno dei giudici di cognizione.
Le argomentazioni difensive offerte nel ricorso, pertanto, appaiono del tutto generiche – e, come tali, non scrutinabili.
1.2 II provvedimento impugnato, comunque, contiene un errore, non denunciato col ricorso, nel calcolo della pena complessiva rideterminata nella misura di anni 2, mesi 4 di reclusione e 1200 euro di multa, invece che in anni 2, mesi 2 di reclusione e 1200 euro di multa (più precisamente alla Pena di anni 1, mesi 8 di reclusione e 1000 euro di multa per i reati giudicati con l sentenze sub 2 e sub 3, è stata calcolata in aumento, ex art. 81 cod. pen., la pera di mesi 6 di reclusione e 200 euro di multa per il reato giudicato con la sentenza sub 1).
Detto errore viene corretto da questa Corte con separato procedimento, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procediMento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentO delle spes Così deciso il 30/04/2024