Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari in funzione di giudice dell’esecuzione con ordinanza in data 16 febbraio 2023 riconosceva il vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle seguenti sentenze di condanna emesse a carico di COGNOME NOME : sentenza n. 29/2004 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari definitiva il 18 maggio 2005; sentenza n. 3340/2011 emessa dalla Corte di Appello di Bari, definitiva il 30 ottobre 2013; sentenza n. 1994/2016 emessa dalla Corte di Appello di Lecce definitiva il 20 ottobre 2017; sentenza n. 3383/2017 emessa dalla Corte di Appello di Bari, definitiva il 20 giugno 2018; sentenza n. 3269/2029 emessa dalla Corte di Appello di Bari, definitiva il 18 settembre 2020; sentenza n. 2949/21 emessa dalla Corte di Appello di Bari definitiva il 12 aprile 2022; sentenza n.1433/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bari definitiva il 6 febbraio 2019 e rideterminava la pena in anni trenta di reclusione, applicando prima la diminuente del rito sulla pena complessivamente calcolata per tutti i fatti posti in continuazione e, successivamente, il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod.pen.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato lamentando la violazione degli artt. 78, 81 cod. pen. e 442 e 671 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nella sequenza procedimentale, perché, così facendo, avrebbe vanificato l’operatività della diminuente del rito; la Corte avrebbe dovuto applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod pen prima e la diminuente del rito poi al fine di consentire al condannato, cui era stata riconosciuta la continuazione in executivis, di beneficiare comunque in maniera tangibile della riduzione del rito.
Diversamente opinando, si creerebbe una disparità di trattamento fra il reo cui venga riconosciuta la continuazione in fase di cognizione, che si potrebbe vedere applicata la pena di anni venti di reclusione e il reo, cui venga riconosciuta la continuazione in fase esecutiva, cui viene applicata la pena finale di anni trenta di reclusione.
Il ricorrente in tale disparità di trattamento rilevava dei profili di illegitti costituzionale.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente depositava memoria insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, che ha già anche escluso i profili di incostituzionalità denunciati dal ricorrente.
1.1 In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d’esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato). (Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019; Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, COGNOME, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, COGNOME, Rv. 249027).)
Tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell’eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell’esecuzione di rideterminare – nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore – la pena applicata con sentenze passate in giudicato. Inoltre, anche dal testo dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell’applicazione dell’art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, COGNOME).
Nella medesima pronuncia la Corte affrontava anche la eccepita sussistenza di profili di incostituzionalità circa la differente modalità operativa delle medesime disposizioni normative, affermando che il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva derivante dal principio dell’intangibilità del giudicato penale e, quindi, non si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente e concludeva per la manifesta infondatezza della questione. (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 Rv. 278494).
Il provvedimento impugnato ha applicato tali consolidati principi e conseguentemente il ricorso – che sollecita una lettura ed un’applicazione della norma in aperto contrasto con gli stessi – non può che essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve essere dunque condannato al pagamento delle spese processuali, nonché di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente