Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27437 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27437 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del GIP del TRIBUNALE di PESARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra tre sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (1. GIP del Tribunale di Rimini in data 27 novembre 2018, per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., commesso in data 9 giugno 2018, con arresto in flagranza; 2. GIP del Tribunale di Pesaro in data 11 dicembre 2019, per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup., commesso fino al 6 settembre 2019; 3. GIP del Tribunale di Pesaro in data 6 dicembre 2021, per art. 73 TU Stup., commesso da maggio 2019 a marzo 2020, pena già unificata in continuazione con i fatti giudicati con la sentenza n. 2).
Ricorre NOME COGNOME, con i difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 188 disp. att. cod. proc. pen. e 81 cod. pen., e il vizio della motivazione perché, nonostante il dissenso del pubblico ministero, il giudice doveva valutare la pena proposta ed eventualmente applicare quella ritenuta congrua.
Del resto, la continuazione è stata erroneamente negata mentre i reati sono stati commessi «per provvedere al proprio sostentamento ed a soddisfare i propri desiderata mediante, appunto, attività illecite».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l’ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).
Secondo l’id quod prelumque accidit i periodi di detenzione o di trattamento sono da considerare in linea di massima interruttivi del disegno criminoso, essendo arduo concepire un progetto che includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e la successiva ripresa del piano delittuoso (così già: Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965), avendo la giurisprudenza chiarito che la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato nel periodo intercorrente tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l’identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l’omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).
Ciò premesso, il ricorso è fondato perché correttamente deduce l’assenza di motivazione.
Orbene, il giudice dell’esecuzione si è limitato a richiamare, nel provvedimento vergato a mano, le “perplessità” rappresentate dal pubblico ministero nel proprio parere, mentre avrebbe dovuto esprime un giudizio chiaro e univoco, cioè scevro da perplessità e tentennamenti.
Del resto, il parere del pubblico ministero è, quanto alla sussistenza del medesimo disegno criminoso, del tutto laconico sicché non può sostituire l’apparato giustificativo del provvedimento del giudice.
3.1. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio perché il giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013), proceda, nella piena libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, a nuovo giudizio, facendo applicazione dei richiamati principi e soffermandosi, in particolare, sulle caratteristiche dei reati e delle condotte, nonché sull’esistenza di elementi sintomatici oppure escludenti la predicata esistenza dell’unicità del disegno criminoso, all’esito del quale darà conto delle proprie determinazioni con una motivazione che ponga rimedio al rilevato vizio.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro Ufficio GIP.
Così deciso il 7 giugno 2024.