Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40986 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40986 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del TRIBUNALE di SONDRIO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale Il Tribunale di Sondrio, in funzione giudice dell’esecuzione, ha parzialmente rigettato la sua istanza, inte riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;
considerato altresì che con l’unico, articolato motivo di ricorso dedu violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della continuazione con riferimento ai fatti giudicati con la sentenza di cui al del provvedimento impugnato, lamentando che il Giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di c identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile l’omogeneità dei fatti giudicati con quelli invece dallo stesso Giudice unificat art. 81 cod. pen.;
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazio necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo d cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 286 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illec rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, se indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni risalenti ad un’unica deliberazione dì fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/201 dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescinder giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspett intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni crim rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);
rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon govern degli anzidetti principi, evidenziando, in maniera esente da illogicit incongruenze, che i reati di cui alla sentenza sub 6), risalen novembre/dicembre 2014, erano stati commessi il a notevole distanza temporale dall’ultimo della serie causale posta in continuazione, invece commesso il gennaio 2013;
ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contra che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (C Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);
considerato che con tali argomentazioni il ricorrente non si confront limitandosi a lamentare genericamente l’errata applicazione della legge e del giurisprudenza in tema di continuazione criminosa, ampiamente citata nel ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ch detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spe processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impug (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa del ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, i euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
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