Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23372 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23372 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a Napoli 1’11/06/1986;
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 20/02/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto la domanda/riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli è stato condannato con le seguenti decisioni irrevocabili rese all’esito del giudizio abbreviato: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 13 luglio 2022; 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone del 9 febbraio 2022; 3) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 19 settembre 2022.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la sussistenza della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 2) e 3) – riguardanti i delitti di truffa aggravata e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate in danno di persone anziane – rideterminando la pena in complessivi anni cinque e mesi sei di reclusione, mentre ha escluso la unicità del disegno criminoso rispetto alla violazione della legge stupefacenti (commessa nel marzo del 2021) accertata con la sentenza
Avverso la sopra indicata ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per il suo annullamento rispetto al trattamento sanzionatorio ed al mancato integrale accoglimento della sua istanza.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il difetto di motivazione; al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione ha prima indicato, come pena conseguenteeil parziale riconoscimento della continuazione, quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione per poi indicare quella di anni cinque e mesi sei, senza peraltro specificare se vi era stata la riduzione per il terzo prevista per il rito abbreviato e nemmeno spiegare le ragioni in base alle quali l’aumento previsto per il reato satellite sub 2) era stato fissato in mesi sei.
NOME COGNOME, inoltre, censura il mancato riconoscimento della sussistenza dell’unicità del disegno criminoso anche rispetto al reato accertato con la sentenza sub 1), trattandosi di fatti da lui commessi assieme ad altri appartenenti alla associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno degli anziani.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.
Anzitutto, deve ricordarsi che la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
3.1. L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
3.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano
stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).
Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui – con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici – ha escluso l’identità del disegno criminoso tra la violazione della legge stupefacenti e le truffe aggravate e l’associazione per delinquere finalizzata a commettere dette truffe in danno di persone anziane, dando rilievo alla differente tipologia di reati, ai diversi luoghi di commissione dei reati, ai differenti concorrenti nel reato ed alla assenza di elementi dai quali dedurre che l’odierno ricorrente, al momento del suo ingresso nel sodalizio criminoso in questione, avesse programmato anche di commettere il reato in tema di stupefacenti consistito nella importazione di droga dalla Spagna a Napoli.
Pertanto, il condannato pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione vorrebbe pervenire ad una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice dell’esecuzione per escludere il vincolo della continuazione rispetto al reato sub 1).
Al contrario risultano fondate le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio; come noto, infatti, il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull’intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 – 01).
Orbene, la ordinanza impugnata non risulta rispettosa di tali principi poiché, effettivamente, dal suo contenuto non è dato comprendere se il giudice
dell’esecuzione, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio a seguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati
sub
2) e 3), abbia provveduto alla riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato.
L’accoglimento di tale censura determina l’assorbimento di quelle riguardanti l’entità della pena e la motivazione sull’aumento per il reato satellite.
6. In conclusione, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze nn. 2 e 3, l’ordinanza impugnata deve
essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in funzione di giudice
dell’esecuzione ed in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del
2013), per nuovo giudizio che colmi la lacuna motivazionale sopra indicata. Il ricorso, invece, deve essere respinto con riferimento al diniego della
continuazione per il reato sub
1).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla misura della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli-Ufficio GIP. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.