Continuazione tra Reati di Droga: la Cassazione Fa Chiarezza sui Limiti
L’istituto della continuazione nel diritto penale rappresenta un meccanismo fondamentale per garantire una pena equa e proporzionata a chi commette più reati in esecuzione di un unico progetto. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul tema, delineando con precisione i confini che escludono la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, specialmente in materia di stupefacenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in via definitiva per un reato legato agli stupefacenti, commesso nel luglio 2018. La condanna, emessa dal Tribunale di Avellino e confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, prevedeva una pena di 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.
In sede di esecuzione della pena, il condannato chiedeva il riconoscimento della continuazione tra questo reato e un altro, sempre in materia di stupefacenti, commesso in precedenza. L’obiettivo era ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, unificando le pene sotto il vincolo di un presunto unico disegno criminoso. La Corte d’Appello, tuttavia, rigettava la richiesta, spingendo la difesa a ricorrere in Cassazione.
La Decisione della Cassazione e i Criteri per la Continuazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. I giudici di legittimità hanno sottolineato come i motivi del ricorso mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione, dove il controllo è limitato alla corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione.
Il cuore della decisione si concentra sui criteri per l’applicazione della continuazione. La Corte ha ribadito che, per poter unificare i reati, non è sufficiente che essi violino la stessa norma penale (in questo caso, l’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti). È invece indispensabile dimostrare l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”, ovvero una programmazione unitaria e deliberata di tutte le condotte illecite, ideata prima della commissione del primo reato.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata pienamente logica e coerente. I giudici di merito avevano correttamente escluso il disegno criminoso unico sulla base di tre elementi oggettivi e insuperabili:
1. La distanza temporale: I due reati erano stati commessi a distanza di ben tre mesi l’uno dall’altro.
2. La diversità dei luoghi: Una condotta era stata posta in essere a Torino, l’altra a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino.
3. La diversità dell’oggetto del reato: Un caso riguardava droghe pesanti, l’altro droghe leggere.
Questi tre fattori, analizzati congiuntamente, rendono impossibile configurare un’unica programmazione criminosa. Al contrario, essi suggeriscono episodi distinti e autonomi, non riconducibili a un progetto unitario. Pertanto, la richiesta di continuazione è stata respinta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio consolidato nella giurisprudenza: la continuazione non può essere presunta, ma deve essere provata attraverso elementi concreti che dimostrino un’unica volontà programmatoria. La semplice identità della norma violata non è sufficiente. La distanza temporale e geografica tra i fatti, unita alla diversa natura delle sostanze, costituisce un forte indizio contrario all’esistenza di un disegno criminoso unitario. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Quando può essere applicata la continuazione tra più reati?
L’applicazione della continuazione richiede che più reati siano stati commessi in esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”, ovvero sulla base di un’unica e premeditata programmazione di tutte le condotte illecite.
Perché in questo caso specifico la Corte ha escluso la continuazione?
La Corte ha escluso la continuazione perché i reati erano stati commessi a distanza di tre mesi, in località molto diverse (Torino e San Martino Valle Caudina) e avevano ad oggetto tipologie di sostanze stupefacenti differenti (droghe pesanti e droghe leggere), elementi ritenuti incompatibili con un unico disegno criminoso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16558 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 giu che ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 14 ottobre 2020, con la qual COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in San Mart Caudina il 19 luglio 2018.
Rilevato che i due motivi di ricorso ; con i quali, in termini sovrapponibili, si censura, s duplice profilo dell’inosservanza dell’art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di mo mancata applicazione della continuazione in sede esecutiva, sono manifestamente infon quanto volti a prefigurare differenti valutazioni di merito, non consentite in questa delle razionali considerazioni della sentenza impugnata (pag. 6-7), nella quale è stato che “se è vero che i reati in esame (già giudicati e giudicandi) consistono nella vio medesima norma incriminatrice (art. 73 TU Stupefacenti), rimane tuttavia insuperabil che essi sono stati commessi a distanza di ben tre mesi . gli uni dagli altri, in località dive (Torino e San Martino Valle Caudina) e hanno ad oggetto nell’un caso droga pesante e n droga leggera”, per cui, in maniera non illogica e in coerenza con gli approdi interpr giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. stata esclusa l’identità del disegno criminoso tra le condotte contestate.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in f della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.