Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15950 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15950 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Galatina il 07/07/1980;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 13/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione e decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n.33633/2024 per ragioni di competenza, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne irrevocabili: a) sentenza (resa all’esito del rito abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 14 marzo 2005 per violazione della legge armi e tentato omicidio aggravato, uniti dal vincolo della continuazione; b) sentenza (resa all’esito del rito abbreviato) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 dicembre 2018 per associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90, associazione ex art. 416-bis cod. pen. ed estorsione, uniti dal vincolo della continuazione.
La pena, a seguito dell’accoglimento della sopra indicata istanza, è stata rideterminata dalla Corte territoriale in complessivi anni ventisei di reclusione (anni venti come pena base in relazione alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 18 dicembre 2018, aumentata di anni sei per i reati satellite).
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend per il suo annullamento rispetto al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen., 187 disp. att. cod. proc. pen. e 671 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione poiché la Corte di appello, nell’individuare la pena base, ha preso in considerazione la pena di venti anni di reclusione complessivamente irrogata con la sentenza sub b), senza individuare quale fosse, in concreto, tra i vari reati accertati con la medesima decisione quello punito giù gravemente. Inoltre, NOME COGNOME si duole del fatto che il giudice dell’esecuzione ha fissato l’aumento di pena per i reati satellite in complessivi anni sei senza indicare i singoli aumenti per ciascuna violazione di legge e nemmeno chiarire se fosse stata applicata la riduzione di un terzo della pena prevista dall’art. 442 del codice di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Invero, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una
pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più
grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con
il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024,
Rv. 286261 – 01).
2.1. Orbene, la ordinanza impugnata non risulta rispettosa del suddetto principio, poiché la Corte territoriale, anziché accertare quale fattispecie di reato
fosse stata punita in concreto con la pena più elevata, ha invece considerato più
sub grave la pena complessivamente irrogata con la sentenza
b), che però
riguardava più reati tra loro già posti in continuazione dal giudice della cognizione.
2.2. Inoltre, tenuto conto che entrambe le sentenze sopra indicate sono state pronunciate all’esito del rito abbreviato, la pena per i relativi reati deve essere
ridotta di un terzo a norma dell’art. 442 del codice di rito; come noto, infatti, i riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull’intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838 – 01).
L’ordinanza impugnata, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione, deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (Corte costituzionale, sentenza n.183 del 2013), per nuovo giudizio relativamente al trattamento sanzionatorio da effettuarsi nel rispetto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025.