Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13800 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13800 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Napoli il 05/05/1986;
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 05/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, presentata nell’interesse di NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli è stato riconosciuto colpevole con le seguenti pronunce irrevocabili: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli pronunciata il giorno 11 luglio 2023, con condanna alla pena di anni cinque, mesi sei e giorni 20 di reclusione ed euro 8.000 di multa per tre estorsioni aggravate dal metodo mafioso (commesse in Sant’Antonio Abate dal dicembre 2019 sino al 2021); 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata il giorno 28 aprile 2022 con condanna alla pena di anni tre di reclusione per il delitto di detenzione, porto e ricettazione di arma (commesso in Sant’Antonio Abate il 14 ottobre 2021). A seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, il giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena per i reati sopra indicati in complessivi anni sette di reclusione ed euro 8.000 di multa.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento relativamente al trattamento sanzionatorio.
2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 del codice di rito e 187 delle disp. att. cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.
Al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione – nell’individuare la pena base – ha erroneamente preso in considerazione la pena complessivamente inflitta con la sentenza sub 1) per le tre estorsioni con essa accertate, senza individuare quale fosse quella in concreto quella più grave; inoltre, evidenzia che il provvedimento impugnato ha omesso indicare gli aumenti di pena per i singoli reati satellite avendo, invece, indicato l’aumento di pena in complessivi anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 1.333,00 di multa senza operare detta distinzione.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 444 del codice di rito in quant il giudice dell’esecuzione, nello stabilire la pena in continuazione per il reato di cui alla sentenza sub 2) ha omesso di effettuare la riduzione della pena nella misura di un terzo, pur trattandosi di sentenza di patteggiannento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, il giudice dell’esecuzione è incorso nella lamentata violazione dell’art.187 disp. att. cod. proc. pen., di cui al primo motivo, poiché, anziché accertare quale fattispecie di reato fosse stata punita con la pena più elevata, ha invece considerato più grave la pena complessivamente irrogata con la sentenza sub 1), che riguardava però tre reati tra loro già posti in continuazione dal giudice della cognizione.
2.1. Al contrario la pena base doveva essere identificata in quella più grave inflitta rispetto ai reati di cui sopra e poi, rispetto ad essa, andavano effettuati singoli aumenti di pena per la continuazione con riferimento ai reati satellite.
2.2. Inoltre, tenuto conto che la sentenza sub 2) è una sentenza di patteggiamento, la pena per il relativo reato deve essere ridotta di un terzo a norma dell’art. 444 del codice di rito, mentre nell’ordinanza impugnata non è dato comprendere se detta riduzione è stata effettuata. Infatti, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l’aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Rv. 280643 – 01).
In conclusione, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in funzione di giudice dell’esecuzione
ed in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli Ufficio – G.I.P.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025.