Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13127 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di COGNOME NOMENOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2023 del G.i.p. del Tribunale di Napoli lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 7 giugno 2023, il G.i.p. del Tribunale di Napoli, adito i qualità di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di NOME COGNOME COGNOME al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. pen., in relazione ai reati associativi di cui ai numeri 11) e 12) del c esecutivo, separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvedev conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumu giuridico.
A tal fine, il giudice dell’esecuzione poneva a base del calcolo, come pena reato più grave, quella del titolo sub 12) (indicata come pari a quindici an reclusione) e la aumentava di un anno e sei mesi di reclusione in relazione reato giudicato con il titolo sub 11), così pervenendo alla misura finale di s anni e sei mesi di reclusione.
Con successivo provvedimento, il medesimo G.i.p. – a seguito di richiesta di chiarimenti del pubblico ministero, che rappresentava come la pena del tito sub 12) fosse pari a soli due anni di reclusione, quale segmento di pena di unico reato continuato, in cui erano altresì confluite le pene recate dai tit 6) e sub 10) del cumulo – manteneva ferma l’anzidetta pena base di quindic anni di reclusione, con la precisazione che essa dovesse riferirsi all’intero continuato testé menzionato.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunal di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a mancata specifica individuazione del reato singolarmente più grave (da effettuare, all’occorrenza, previo scioglimento delle continuazioni parz anteriori) e alla mancata quantificazione di autonomi aumenti di pena pe ciascuno dei reati satellite (compresi quelli già antecedentemente riunit continuazione).
Con rituale memoria la difesa del condannato ha eccepito la tardività dell’impugnazione, con riferimento alla data di notificazione al pubblico minist ricorrente dell’ordinanza 7 giugno 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’eccezione di rito è infondata.
L’ordínanza impugnata e il successivo provvedimento di chiarificazione costituiscono un unico atto deliberativo, che il pubblico ministero ricorrent impugnato nel termine di legge decorrente dalla notificazione del determinazione giudiziale definitivamente adottata.
2. Il ricorso è fondato.
Secondo consolidati principi, più volte ribaditi da questa Corte (Sez. 1 21424 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275845-01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030-01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299-01), il giudice dell’esecuzione – che debb procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati parzialmente unificati a norma dell’art. 81 cpv. cod. pen., ancor eventualmente ricompresi in unico titolo – deve dapprima scorporare tutti i re in discorso, deve poi individuare quello più grave (id est, quello per cui sia stata in concreto inflitta la pena più grave: Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abe Rv. 242660-01) e deve infine, sulla relativa pena, operare autonomi aumenti pe i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato base del nuovo computo.
L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tale insegnamento, avendo fatto riferimento, ai fini dell’individuazione della pena più grave, a q complessivamente inflitta per il reato continuato richiamato da uno dei tit anziché alla pena relativa al singolo reato più grave, tra quelli già giu isolatamente considerata; e non avendo determinato singolarmente gli aumenti dovuti per ciascuno dei reati satellite.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per rinnovato giudizio al G.i.p. del Tribunale di Napoli in diversa persona fisica (Corte cos 183 del 2013), che si atterrà ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Così deciso il 07/12/2023
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