Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29701 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, NATO A SCICLI (RG) IL DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31 gennaio 2023, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimento della disciplina della continuazione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione ai seguenti provvedimenti: a) sentenza di applicazione della pena n. 787/2020 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 giugno 2020, irrevocabile in data 11 luglio 2020, che lo ha condannato alla pena di 5 anni di reclusione e di 20.000 euro di multa per il delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso tra il 29 agosto 2018 e il 24 settembre 2018; 2) sentenza della Corte di appello di Bologna in data 10 novembre 2020, irrevocabile il data 8 marzo 2022, che lo ha condannato alla pena di 12 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 74 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 29 settembre 2014 e 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi il 2 luglio 2014 e il 29 settembre 2014. Secondo il Collegio, riconosciuti più gravi i fatti oggetto del provvedimento sub 2), la pena doveva essere rideterminata in 4 anni di reclusione con riferimento all’aumento da effettuare in relazione alla sentenza sub 1) essendo stati ritenuti più gravi i fatti di cui alla sentenza sub 2), giungendo così alla pena finale di 16 anni e 8 mesi di reclusione. In particolare, l’aumento per il fatto di cui alla sentenza sub 1) era stato determinato in termini corrispondenti alla eccezionale gravità dei fatti, essendosi al cospetto dell’importazione di 234 kg di hashish con un principio attivo elevato (tra il 19 e il 35%), di ulteriori 864 kg di hashish con analoga percentuale di principio attivo e di 549 kg di cocaina con principio attivo tra il 79 e l’83 °/0 Viceversa, non si era proceduto a rideterminare gli aumenti per i reati satelliti già riuniti in continuazione con il reato associativo dalla sentenza sub 2), posto che, su di essi, si era formato il giudicato e che, in ogni caso, si trattava di aumenti congrui rispetto alla gravità dei fatti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1. Con sentenza in data 9 giugno 2023, la Corte di cassazione ha annullato con rinvio la predetta ordinanza limitatamente all’entità dell’aumento della pena per il fatto commesso tra il 29 agosto 2018 e il 24 settembre 2018, rilevando che il quantitativo di cocaina detenuto da COGNOME era, in realtà, di 549 gr. e non, come erroneamente riportato nel capo di imputazione, di 549 kg, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Giudice per le indagini preliminari che, con ordinanza del 7 febbraìo 2023, aveva corretto l’errore materiale. Nel medesimo frangente, la Corte di cassazione ritenne assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa aveva censurato la mancata rideterminazione, da parte del Giudice dell’esecuzione, degli aumenti di pena per i “reati-fine” contestati ai capi D) e E) della sentenza n. 5094/20 della Corte di appello di Bologna indicata sub 2).
1.2. Con ordinanza in data 19 dicembre 2023, la Corte di appello di Bologna, in qualità di giudice di rinvio, ha applicato come aumento in continuazione per il reato di cui alla sentenza sub 1) emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione, pari a 3 anni per la cocaina e a 8 mesi per l’hashish, considerata la gravità del fatto e la capacità criminale del suo autore. Quanto, poi, agli aumenti di pena disposti in sede di cognizione nel procedimento definito con la sentenza di cui al punto 2), secondo la Corte di appello non vi era «spazio per rivalutare gli aumenti di pena irrogati dal giudice di secondo grado nell’ambito della sentenza di cui al punto 2)», avendo la Suprema Corte «annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio accogliendo il solo primo motivo di ricorso».
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 627 comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ritenuto di non dover sottoporre a nuovo scrutinio il motivo di gravame contenente la richiesta di rideterminazione degli aumenti di pena relativi ai c.d. reati satellite giudicati con la sentenza n. 5094/20 emessa dalla Corte di appello di Bologna, con conseguente illogicità di tale punto della motivazione. Avendo la pronuncia rescindente investito il Giudice del rinvio della rideterminazione della pena «senza vincoli nel merito», la Suprema Corte avrebbe rimesso al Giudice dell’esecuzione la rivisitazione del trattamento sanzionatorio nella sua globalità, salva l’entità della pena base applicata per il reato associativo, considerato come quello più grave.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura dell’aumento di pena disposto in relazione ai reati giudicati con la sentenza n. 787/20 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nella misura di 3 anni e 8 mesi di reclusione. Non potendo conformarsi alle precedenti valutazioni della stessa Corte di appello in merito al quantitativo di cocaina, sensibilmente ridimensionato, il Giudice del rinvio avrebbe enfatizzato, sotto il profilo dei disvalore, il restante quantitativo droga leggera e, dunque, il reato meno grave tra i due oggetto della sentenza milanese, applicando, in relazione all’importazione di oltre una tonnellata di hashish, un aumento in continuazione pari a 8 mesi di reclusione. Nel determinare l’aumento, la Corte territoriale non avrebbe dovuto riconoscere rilievo al ruolo rivestito da COGNOME all’interno dell’associazione e alla sua ingente disponibilità
economica, trattandosi di circostanze già ampiamente apprezzate in sede di commisurazione della pena per il reato più grave di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, che non possono essere assunte nuovamente come parametro di giudizio anche in relazione ai reati satellite. Quanto all’assunto secondo cui la detenzione dei 549 grammi di cocaina sarebbe espressione «dell’aumento della professionalità e dell’organizzazione dell’imputato, con ampliamenti significativi di mercato», l’argomentazione sarebbe illogica se si considera che il quantitativo di sostanza di droga «pesante» sequestrata corrisponde al modesto quantitativo di 549 grammi a fronte del commercio di tonnellate di stupefac:ente leggero.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non aver indicato i criteri seguiti in sede di determinazione della pena e per non aver applicato, nel computo della pena in aumento ex alt. 81 cpv. cod. pen., la riduzione di un terzo per il rito speciale disposto nell’ambito del procedimento definito con la sentenza sub 1). Inoltre, l’impossibilità di risalire all’iter seguito dal Giudice in sede di commisurazione della pena determinerebbe una violazione dell’art. 133 cod. pen.
In data 12 marzo 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va premesso che nel giudizio di rinvio, la cognizione del giudice della fase rescissoria riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 4/07/2019, COGNOME, Rv. 277438 – 01). Dunque, nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere, senza alcun vincolo, le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice (Sez. 5, n. 5509 del 8/01)2019, COGNOME, Rv. 275344 – 01; Sez. 6, n. 17770 del 11/01/2018, P., Rv. 272973 – 01; Sez. 4, n. 49875 del 20/09/2018, S., Rv. 274044 – 01; Sez. 5, n. 39786 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271074 – 01). Ne consegue che non è corretta l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata secondo cui in sede rescissoria la cognizione del giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto avere ad oggetto unicamente la
questione devoluta con il primo motivo dell’originario ricorso per cassazione, tanto più che il secondo motivo, concernente il vizio di motivazione sugli aumenti per i reati satellite di cui al titolo sub 2), era stato ritenuto assorbito e non era stato, pertanto, rigettato.
Inoltre, deve ulteriormente condividersi il richiamo difensivo al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 16/05/2019, Scanferla, Rv. 275845 – 01).
Nondimeno, nel caso di specie l’ordinanza impugnata ha dato atto che l’originario provvedimento, annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, aveva valutato come congrui gli aumenti de quibu.s stabiliti dal Giudice della cognizione, sicché la Corte di appello, investita dell’incidente di esecuzione, aveva operato una nuova e autonoma valutazione sull’entità degli aumenti, ritenendo che gli stessi fossero stati determinati in maniera corretta e condivisibile da parte anche del Giudice dell’esecuzione. Il richiamo a tale valutazione, contenuto nell’ordinanza oggi impugnata, appare univocamente interpretabile nel senso di una adesione del Giudice del rinvio a quel portato valutativo, sostanzialmente fatto proprio dal provvedimento rescissorio. E del resto è appena il caso di osservare che l’odierna censura non ha nemmeno riportato il motivo di ricorso che era rimasto assorbito, di tal che non è possibile valutarne nemmeno l’astratta fondatezza, tale da giustificare, in ogni caso, una nuova pronuncia rescindente.
3. Infondato è anche il secondo motivo.
La Corte di merito, infatti, ha compiutamente dato conto delle proprie determinazioni, indicando le ragioni per le quali l’aumento di pena andava rideterminato in una misura inferiore rispetto a quella stabilita dal Giudice nella sentenza annullata, tenuto conto, in particolare, della eccezionale gravità dei fatti e della spiccatissima capacità a delinquere palesata dal richiedente. Quanto alla lamentata sproporzione nel trattamento sanzionatorio applicato alla detenzione della cocaina e a quella dell’hashish, si è al cospetto di una valutazione di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità, tenuto conto della adeguata motivazione con cui è stata giustificata la relativa decisione, che ha valorizzato la progressione criminale consistita nell’abbrivio di un nuovo canale di commercio di
stupefacenti, costituito dalla cocaina, la quale, anche sul piano strettamente normativo, è oggetto, del resto, di un differente e più rigoroso regime punitivo.
Quanto, poi, alla mancata applicazione, sull’aumento, della diminuente di un terzo per il rito prescelto, deve ribadirsi che in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato oggetto di sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione di un terzo prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per i delitti puniti giudicati con il rito speciale, la quale non deve essere, invece, accordata anche per quelli giudicati con il rito ordinario (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 – 01).
Nel caso di specie, benché l’ordinanza non abbia fatto espresso riferimento alla cennata riduzione, essa può comunque ricavarsi dal complessivo ammontare della pena rideterminata, tenuto conto della sostanziale condivisione, da parte del Giudice del rinvio, del giudizio alla eccezionale gravità dei fatti operato all’esito del primo giudizio di esecuzione e dallo scarso rilievo assegnato al differente quantitativo di cocaina oggetto del giudizio medesimo, ritenul:o non significativo rispetto agli ulteriori e preponderanti elementi di fatto. Ciò che, pertanto, induce a ritenere che la Corte di appello abbia determinato gli aumenti in maniera comprensiva della riduzione per il rito, come avvenuto nel primo pronunciamento sulla richiesta di applicazione della continuazione in executivis.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente