Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4135 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4135  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME DEMETRIO nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME–  COGNOME /The./Yr n c-1,i’a- COGNOME c,  9, (dà- dA-0 O, /D 2 3
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RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha riconosciuto il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra tre sentenze divenute irrevocabili, a carico di NOME COGNOME relative al reato associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen. (prima e seconda sentenza) nonché ai reati di cui agli artt. 110, 56, 629, comma secondo, 81 comma secondo, cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (terza sentenza) rideterminando la pena complessiva irrogata al condannato, in quella di anni diciannove di reclusione ed euro 1.600 di multa.
Considerato che il motivo unico dedotto (erronea applicazione degli artt. 125, 671 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen., con correlato vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della continuazione) è inammissibile in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, censure relative all’entità del complessivo trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Reputato che, in definitiva, il ricorrente si duole, anche attraverso la memoria difensiva, da ultimo depositata in data 4 dicembre 2023, del quantum di pena applicato in aumento, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, rispetto alla sentenza sub 1 della richiesta (art. 416-bis cod. pen. accertato nel procedimento cd. Tatoo) ritenendolo erroneo in eccesso, rimarcando che per tale fatto, il ricorrente aveva riportato, in sede di cognizione, la pena di anni nove di reclusione e che, invece, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., gli è stata applicata, in sede di esecuzione, la pena di anni cinque di reclusione, entità di molto superiore a quella irrogata, in sede di cognizione, per l’altro reato associativo di cui alla sentenza sub 2 (processo cd. COGNOME, anni due di reclusione).
Rilevato che, invece, detta entità dell’aumento è stata giustificata nel provvedimento censurato, con congrua motivazione (cfr. penultima pagina dell’ordinanza) attaccata con argomenti in fatto o introdotti per la prima volta (eventuale assorbimento della condotta giudicata con la sentenza sub 1) in quella associativa di cui alla sentenza sub 2) con la memoria da ultimo depositata.
Considerato che, infatti, l’entità della pena irrogata ex art. 81 cod. pen. è stata giustificata dal Giudice dell’esecuzione per il ruolo c:hiave assunto da COGNOME nella consorteria di COGNOME, rispetto al quale operava come alter ego anche a seguito del suo arresto, assicurando la prosecuzione degli affari illeciti del clan e che eventuale contraddittorietà della motivazione, rilevante quale vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere
interna al provvedimento impugnato, non anche rispetto ad altre statuizioni, peraltro adottate con provvedimenti emessi in sede di cognizione.
‘Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente