Continuazione Reati: Quando un Unico Disegno Criminoso Non Sussiste
L’istituto della continuazione reati rappresenta un pilastro del nostro sistema penale, permettendo di mitigare il trattamento sanzionatorio quando più violazioni della legge penale sono riconducibili a un medesimo disegno criminoso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i criteri, spesso stringenti, per il suo riconoscimento. La Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore che chiedeva di unificare tre distinte condanne sotto il vincolo della continuazione, ribadendo che la semplice successione di illeciti non è sufficiente a provare un piano unitario.
L’analisi dei fatti: tre condanne per reati eterogenei
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un soggetto condannato in tre distinti procedimenti per reati di diversa natura, commessi in un arco temporale di circa tre anni. Nello specifico, le condanne erano relative a:
1. Una truffa legata a una compravendita di immobili di pregio (2013).
2. Diverse truffe concernenti investimenti finanziari fittizi proposti a più soggetti (2012-2014).
3. Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (2014-2015).
Il ricorrente aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione di riconoscere che tutti questi episodi delittuosi fossero espressione di un unico programma criminoso, al fine di ottenere un ricalcolo della pena complessiva in senso più favorevole.
La decisione della Corte e i limiti della continuazione reati
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare l’esistenza di un’unica programmazione criminosa iniziale. Al contrario, il suo ricorso si limitava a contestare nel merito la valutazione del giudice precedente, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
I motivi dell’inammissibilità del ricorso
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su motivi ‘aspecifici’ e ‘assertivi’. In pratica, l’imputato non ha contestato un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione del provvedimento impugnato, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati, anche a Sezioni Unite, in materia di continuazione reati. Il riconoscimento di un ‘medesimo disegno criminoso’ non può basarsi su congetture o sulla semplice prossimità temporale dei reati. È necessaria una verifica approfondita che dimostri come, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati pianificati, almeno nelle loro linee essenziali.
I criteri per il riconoscimento del disegno criminoso
La giurisprudenza ha individuato una serie di ‘indicatori’ concreti che il giudice deve valutare per accertare la continuazione:
* Omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto.
* Contiguità spazio-temporale tra i fatti.
* Singole causali e modalità della condotta.
* Sistematicità e abitudini programmate di vita.
Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato come le condotte fossero palesemente eterogenee: truffe complesse su immobili, raggiri su investimenti finanziari rivolti a diverse vittime e, infine, una bancarotta. Questa diversità di modalità, oggetto e persone offese ha reso impossibile individuare quel filo conduttore unitario e preordinato che costituisce l’essenza della continuazione.
Le conclusioni: i limiti del giudizio di legittimità
L’ordinanza in esame è emblematica perché chiarisce due punti fondamentali. In primo luogo, la continuazione reati è un istituto che richiede una prova rigorosa di un piano criminoso unitario e preesistente, non potendo essere desunta dalla mera ripetizione di condotte illecite, soprattutto se eterogenee. In secondo luogo, l’accertamento di tali presupposti è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da una motivazione logica e coerente, non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso, pertanto, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Quando può essere riconosciuta la continuazione tra reati diversi?
La continuazione può essere riconosciuta solo quando si dimostra, attraverso indicatori concreti, che i diversi reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ovvero un programma deliberato in anticipo e pianificato almeno nelle sue linee essenziali prima della commissione del primo reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi di merito e aspecifici. Il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o violazioni di legge nella decisione impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione in sede di legittimità.
Quali sono gli indicatori per accertare un ‘medesimo disegno criminoso’?
Gli indicatori includono l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita dell’autore del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SARNICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
è
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria difensiva telennaticamente depositata con la quale si chiede la rimessione del ricorso ad altra sezione, e si insiste per l’annullamento dell’impugnata ordinanza;
ritenuto che con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l’unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che le condotte truffaldine di cui alle prime due sentenze fossero diverse tra loro per modalità, oggetto e persone offese (l’una avente ad oggetto una compravendita di immobili di pregio, commessa nel giugno/luglio 2013, l’altra riguardando investimenti finanziari rivelatisi inesistent proposti nel 2012 e nel 2014 a diversi soggetti); ha poi evidenziato come non sussistesse alcun elemento unificante i citati reati con i fatti giudicati con la terza sentenza, d condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, i cui fatti si collocano tra il 2014 ed il 2015;
ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione, perché basata su motivi di merito e aspecifici, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente assertivo, con l’iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell’esecuzione;
ricordato infatti che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); e che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (Cass. pen., Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025