Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40764 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
COGNOME NOME, nato a Castelfiorentino (Fi) il DATA_NASCITA
parte civ.: RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d’appello di Firenze
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Con la sentenza oggetto della presente impugnazione, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna di primo grado pronunciata nei confronti del ricorrente per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta per operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale, in qualità di amministratore unico, dal 13 luglio 2009 al 13 maggio 2010 e successivamente dal 22 giugno 2010 fino alla dichiarazione di fallimento, della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, poi denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza del 21 marzo 2018.
Con la stessa sentenza, la Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli accertati con la sentenza emessa in data 17 luglio 2018 dal Tribunale di Udine (confermata dalla Corte di appello di Trieste e divenuta irrevocabile il 19 settembre 2022) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, legalmente amministrata dall’odierno ricorrente dal 5 al 30 gennaio 2008 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Udine del 12-16 settembre 2008.
Sent. n. sez. 1483/2025
UP – 26/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), si deduce violazione delle disposizioni di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ‘negata contiguità cronologica’ tra la condotta in contestazione e quella oggetto della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Udine. Erroneamente la Corte di appello avrebbe rilevato una significativa distanza temporale tra i fatti, facendo riferimento alla data di dichiarazione del fallimento delle due società e non invece alla data di realizzazione delle condotte materiali, da individuarsi nei periodi in cui il COGNOME aveva rivestito la carica di amministratore delle due società fallite, tra loro coincidenti.
2.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), si deduce nuovamente violazione delle disposizioni di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata valutazione degli ulteriori elementi dedotti dalla difesa a sostegno della propria richiesta.
La Corte di appello, infatti, avrebbe ricondotto le condotte in relazione alle quali si chiedeva il riconoscimento della continuazione, ad uno ‘stile di vita’ dell’imputato, non valutando la pluralità degli elementi indicati dalla difesa, dimostrativi dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso: omogeneità dei reati, identità dell’oggetto sociale delle società fallite, sovrapposizione dei periodi nei quali il COGNOME era stato amministratore delle due società, identità del concorrente del reato (RAGIONE_SOCIALE NOME), identità del modus operandi, caratterizzato dalla costituzione di società controllate da un’impresa americana facente capo a RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato e merita accoglimento.
I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, riferendosi entrambi ad un unico tema, ovvero la lamentata inconsistenza delle ragioni addotte dalla Corte di appello di Firenze per negare il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli accertati con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Udine il 17 luglio 2018 (divenuta irrevocabile il 19 settembre 2022).
2.1. Il primo argomento utilizzato nella sentenza impugnata per rigettare la richiesta di riconoscimento della continuazione (la distanza temporale di 10 anni tra i fatti oggetto delle due sentenze) tradisce un errore di diritto in cui Ł incorsa la Corte di appello di Firenze, ovvero quello di attribuire rilievo al dato formale della dichiarazione di fallimento delle società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (poi denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘), rispettivamente intervenute nel 2008 e nel 2018, e non invece al momento di commissione delle specifiche condotte delittuose addebitabili al ricorrente.
La ratio sottesa all’istituto della continuazione, come noto, Ł quella di riconoscere un trattamento sanzionatorio di favore (rispetto a quello che deriverebbe dall’applicazione del cumulo materiale delle pene) nei confronti di chi, pur avendo commesso una pluralità di reati in tempi diversi, ha in realtà deciso una sola volta di contrapporsi all’ordinamento statuale, deliberando la commissione di una pluralità di violazione e limitandosi poi a portare a compimento quanto progettato.
Ciò che caratterizza la continuazione tra i reati Ł l’identità del disegno criminoso, che
richiede che il soggetto agente, antecedentemente alla commissione del primo reato, si sia rappresentato e abbia unitariamente deliberato, quanto meno nelle linee essenziali, una serie di condotte criminose, poi in tutto o in parte realizzate.
Trattandosi di un elemento di tipo prettamente psicologico che lega i reati, la prova della sua sussistenza può essere indirettamente ricavata da elementi esteriori, tra cui un peso indubbiamente determinante Ł rivestito dalla distanza cronologica tra le condotte, in base alla massima di esperienza per cui qualsiasi progetto viene generalmente realizzato in tempi ragionevoli e, quanto maggiore Ł il tempo trascorso tra una condotta delittuosa e l’altra, tanto piø verosimile sarà ritenere che la seconda non fosse stata programmata fin dall’inizio o che comunque un eventuale progetto unitario fosse stato abbandonato, prima dell’insorgenza di una distinta ed autonoma deliberazione criminosa.
Da tale premessa discende come logica conseguenza che, ai fini del riconoscimento dell’istituto della continuazione in relazione a plurimi reati di bancarotta relativi a diversi fallimenti, la contiguità o distanza temporale tra i reati deve essere valutata con riferimento alle singole condotte delittuose (distrattive, appropriative, dissipative, ecc.) realizzate e non rispetto al dato formale della dichiarazione di fallimento, elemento non dominabile dal soggetto agente e che può intervenire anche a notevole distanza di tempo rispetto alle prime.
Questa Corte, del resto, ha già piø volte posto in evidenza che ove talune condanne, fra quelle di cui il reo sostenga la continuazione, riguardino reati di bancarotta, l’indagine del giudice non possa limitarsi all’esame alle epoche di emissione delle sentenze dichiarative di diversi fallimenti, ma deve tener conto, qualora sia possibile, anche dei vari momenti nei quali i singoli comportamenti del reo, destinati a costituire elementi dei reati che siano poi venuti a consumazione, abbiano avuto concreta manifestazione (cfr. in motivazione Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276194-01).
Nel caso in esame, come ricavabile già dalla lettura dei capi di imputazione ascritti al ricorrente nell’ambito dei due procedimenti, viene fatto riferimento a condotte materiali che sarebbero state consumate, almeno in parte, in un arco temporale ristretto, coincidente con il periodo in cui il COGNOME aveva rivestito la carica di legale rappresentante delle società fallite: gennaio 2008, per la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dal 13 luglio 2009 (fino poi alla dichiarazione di fallimento, salvo una parentesi di un mese nel 2010) per la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘).
Sebbene tale seconda società sia stata poi dichiarata fallita nel 2018, l’inizio della condotta delittuosa viene ricondotta, già in contestazione, a far data dall’estate del 2009 e la parte piø significativa delle condotte distrattive, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, si colloca tra il 2009 ed il 2010, con la scissione parziale e costituzione di una nuova società a cui veniva conferito gran parte del patrimonio societario della fallita.
2.2. Passando all’ulteriore considerazione espressa dalla Corte di appello per rigettare la richiesta del riconoscimento della continuazione, ovvero che le due condotte di bancarotta richiamate nell’istanza difensiva sarebbero espressione di uno ‘stile di vita’ dell’imputato, la stessa si appalesa assertiva, non risultando esplicitati i presupposti per giungere ad una simile conclusione.
Per ‘stile di vita’ o ‘programma di vita delinquenziale’, sia nell’accezione comune che in quella fatta propria dalla giurisprudenza per escludere la sussistenza dell’unicità di un disegno criminoso, ci si riferisce in genere alla decisione, fatta propria dal reo, di commettere un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza,
che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (sul punto, tra le tante, Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 26661501).
Anche la commissione di reati dello stesso tipo, pertanto, può essere espressione di un ‘programma di vita delinquenziale’, allorquando emerga che il reo, lungi dall’aver preventivamente programmato quelle condotte, ha semplicemente estrinsecato la sua inclinazione alla commissione di un determinato tipo di illecito, cogliendo le diverse opportunità presentatesi ed eventualmente adattandosi alle diverse circostanze del caso.
Una situazione di tale tipo non pare tuttavia adeguarsi in modo soddisfacente al caso in esame, ove si consideri, non solo la prossimità temporale, sopra rilevata, tra condotte omogenee di bancarotta fraudolenta, ma anche la fondamentale compartecipazione al reato dello stesso soggetto, COGNOME NOME, amministratore di fatto di entrambe le società fallite; circostanza che rende quanto meno plausibile l’ipotesi di un preventivo accordo criminoso tra lo stesso ed il ricorrente, comprendente entrambe le vicende.
Spetterà naturalmente al giudice del rinvio accertare l’effettiva sussistenza di un disegno criminoso o escluderlo sulla base, tuttavia, di considerazioni diverse da quelle espresse nel provvedimento cassato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME