Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24503 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 26/01/1961
avverso l’ordinanza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOME volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 (associazione per delinquere dedita al narcotraffico facente capo ad NOME COGNOME), commesso dal gennaio 2016 al giugno 2017, oggetto della sentenza n. 7519/2021 resa dalla suddetta Corte territoriale in data non indicata, irrevocabile 1’11 ottobre 2022, e i reati di cui agli artt. 74, comma 2, 110 cod. pen. (associazione per delinquere dedita al narcotraffico facente capo a NOME COGNOME) e 73 d.P.R. n. 309/90, commessi dal novembre 2017 all’agosto 2018, giudicati con sentenza n. 16799/2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli 1’11 novembre 2022, irrevocabile il 12 ottobre 2023.
A ragione della decisione, osservava la Corte di appello che, dalle sentenze esaminate, non era emersa la prova di una perfetta sovrapponibilità delle condotte di partecipazione di COGNOME ai due sodalizi, rilevando che quanto dichiarato da NOME COGNOME divenuto collaboratore di giustizia a far data dal settembre 2017, circa il fatto che COGNOME fosse solito acquistare stupefacente anche da NOME COGNOME non risultava suffragato da prova certa, atteso che le condanne afferivano a condotte realizzatesi in momenti diversi: quella di partecipazione al clan COGNOME fino al settembre 2017, e quella di partecipazione al clan COGNOME a decorrere dal mese di novembre 2017; con particolare riguardo a tale seconda condotta partecipativa, non si rinvenivano, nelle pronunce dei due gradi di merito, passaggi comprovanti una sua retrodatazione in epoca coincidente con l’ingresso di NOME nel gruppo capeggiato da COGNOME
Le evidenze probatorie consacrate nei due giudicati, al contrario, deponevano per la ricostruzione della partecipazione al sodalizio facente capo a COGNOME da un tempo certamente successivo alla cessazione della compagine capeggiata da COGNOME, coincidente con il trasferimento, da parte di COGNOME a seguito dell’inizio della collaborazione di COGNOME con la giustizia (settembre 2017) – dei suoi affari illeciti dal territorio napoletano a quello di Castelvolturno e Ba Verde; invero, solo a partire dal novembre 2017 iniziarono gli stabili contatti di COGNOME con COGNOME al fine di rifornirsi stabilmente presso di lui di stupefacente e la conseguente partecipazione a quel diverso sodalizio.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore di fiducia avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico e articolato
motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Si rimprovera, in sintesi, al giudice dell’esecuzione, di aver fondato la propria decisione reiettiva sul solo dato temporale (tra l’altro, ben compatibile, per la brevità dell’intervallo, con la continuazione, considerato che l’affiliazione del ricorrente al sodalizio capeggiato da COGNOME era cessata nel settembre del 2017 e che la partecipazione al gruppo di COGNOME era iniziata a partire dal novembre 2017), trascurando di valutare una pluralità di indici sintomatici della sussistenza del medesimo disegno criminoso, tra i quali andavano annoverati, per la particolare pregnanza, l’identità del ruolo di acquirente fidelizzato rivestito da COGNOME in seno ad entrambe le associazioni e la identica finalità dal predetto perseguita, vale a dire la commercializzazione per la rivendita della cocaina nel territorio campano.
Il giudice a quo, poi, contravvenendo a quanto emerso dalle sentenze di merito, avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rese da COGNOME, dalle quali si desumeva che, nel periodo considerato, COGNOME avrebbe acquistato alternativamente dai due fornitori, fino alla collaborazione di COGNOME, iniziata nel settembre del 2017, momento che segnava la fine dell’operatività della relativa associazione.
2.1. Con memoria recante la data del 27 febbraio 2025, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, tornano a stigmatizzare che il giudice dell’esecuzione, invece di limitarsi alla valutazione degli indic sintomatici del vincolo della continuazione, abbia proceduto ad una nuova valutazione del fatto storico, pronunciandosi sulla attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME e contrapponendosi alle risultanze emerse dalle sentenze di merito su richiamate.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre premettere che, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità de
momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 06/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, COGNOME e altri, Rv. 266106 – 01).
A tali criteri si è correttamente attenuto, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, che, pur avendo considerato l’omogeneità dei reati e della tipologia di condotte contestate al ricorrente nelle due sentenze esaminate, ha ritenuto, in modo non manifestamente illogico, di non stimarle alla stregua di indicatori decisivi dell’identità del disegno criminoso, a fronte di un fattor temporale di segno contrario, altrettanto non illogicamente reputato ostativo a giustificare la conclusione che Maurizio COGNOME quando entrò a far parte del sodalizio capeggiato da COGNOME (nel gennaio 2016) avesse già programmato di aderire, in seguito (da novembre 2017), al diverso clan facente capo a NOME COGNOME; evenienza, tra l’altro, determinata da un fatto, non ordinario, quale l’inizio dell’attività di collaborazione di COGNOME con la giustizia, di improbabil prevedibilità al momento dell’affiliazione al clan da quest’ultimo diretto.
3.1. Non è fondata la censura secondo cui il giudice dell’esecuzione avrebbe smentito il decisum dei giudici della cognizione, sol che si tenga presente:
che nella sentenza di primo grado, allegata al ricorso per estratto, emessa nel processo relativo all’associazione di narcotrafficanti diretta da COGNOME nel capitolo relativo ad COGNOME non c’è il minimo riferimento alla parallela e contestuale attività di acquirente stabile che costui avrebbe svolto anche per COGNOME;
che nella sentenza di secondo grado, sempre allegata per estratto, relativa all’associazione “COGNOME” il ruolo di parallelo stabile acquirente “anche” da NOME attribuito ad NOME non è contestualizzato nel tempo.
Né può sostenersi, come fa la difesa, che il giudice dell’esecuzione abbia smentito il giudice della cognizione quanto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME, essendo tale valutazione esclusivamente riferita alla prova di responsabilità di COGNOME quale partecipe del gruppo “COGNOME“, peraltro suffragata dalle intercettazioni, e, ovviamente, alla prova della responsabilità di COGNOME stesso.
Dunque, proprio l’esame dei brani di sentenza forniti dalla difesa non lascia emergere spunti contrastanti con l’affermazione della Corte di appello di Napoli, contenuta nell’ordinanza impugnata, a proposito della mancanza di riscontri corroboranti le dichiarazioni accusatorie rese, in qualità di collaborante, da NOME COGNOME con riguardo alla pretesa concomitante attività di stabile acquirente dai
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gruppi che COGNOME avrebbe posto in essere nel periodo d’interesse.
4.
Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente