Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14149 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14149 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 03/12/1992
avverso l’ordinanza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari – nella veste dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza a mezzo della quale NOME COGNOME ave l’unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. giudicati mediante due sentenze, entrambe relative a fatti associativi, ossia, risp all’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, relativa a fatti commessi in Ceglie Valenzano e Capurso, da marzo 2005 al 02/04/2019 (data della sentenza di primo gr all’art. 416-bis cod. pen., commesso dal 01/01/2005 fino all’attualità (la sentenza di reca la data del 28/05/2018).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore avv. NOME COGNOME deducendo violazione degli artt. 125, 178 e 671 cod. proc. pen., in riferime 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte territoriale d apprezzato trattarsi sempre del medesimo fenomeno associativo, sebbene giudicato in processi e, quindi, culminato nella emissione di due diverse sentenze.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza d addotti. Secondo le linee interpretative emerse nella presente sede di legittimità, l riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a più sodalizi criminosi, può essere ritenut della continuazione, fra le varie ipotesi associative, ma esclusivamente a seguito di u indagine, in ordine alla natura delle diverse associazioni, alla loro concreta operativ continuità nel tempo, avendo sempre riguardo ai profili della contiguità tempo programmi operativi avuti di mira e della tipologia di compagine che concorre formazione. Non è infatti sufficiente, all’uopo, il compimento di una mera valutazion natura permanente del reato associativo, nonché in ordine all’omogeneità del titolo delle condotte criminose. Nonostante la contiguità geografica e cronologica dell condotte associativo – e finanche ad onta della loro tendenziale omogeneità – le concrete di consumazione dei vari delitti possono risultare, infatti, sintomatiche di ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, piuttosto che all’attuazione di progetto delinquenziale unitario (fra tante, Sez. 4, n.3337 del 22/12/2016, Napolitano, Rv. 268786).
In aderenza a tali consolidati principi ermeneutici, va affermato che, nei caso la quaestio facti di cui sopra è stata risolta – dal giudice dell’esecuzione – con approfond dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, di fatto del tutto logici, la cui “ridiscussione” è pertanto radicalmente preclu legittimità.
Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione norma
giudizio di legittimità. Da ciò deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere d inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces
– non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle am determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così
deciso in Roma, 20 marzo 2025.