Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLIil DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette GLYPH le conclusioni del PG GLYPH )
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte d’Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di NOME COGNOME, in riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione dalla sente della Corte di appello di Napoli del 27 novembre 2019, irrevocabile il 1° apr 2021, di condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso fin 2010 e quella della stessa Corte di appello del 9 aprile 2018, irrevocabile giugno 2019, di condanna per i reati di cui agli art. 74 e 74 dP.R. n. 30 1990, commessi dal 2011 al 2015.
A ragione della decisione la Corte territoriale ha posto i seguenti eleme evincibili dalla lettura delle sentenze acquisite: i) l’adesione, con il ruolo partecipe, di COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui è stato accertato con la prima delle menzionate sentenze egli ha fatto parte f all’anno 2010, impegnandosi prevalentemente nel campo degli stupefacenti, ma ponendo in essere anche ulteriori reati d’interesse del RAGIONE_SOCIALE; ii) la partecipazione, con «ruolo qualificato» al sodalizio dedito al narcotraffico, operativo a all’estero, dal 2011 al 2015, giudicato con la seconda delle menzionate senten iii) l’estemporaneità dell’adesione a questo secondo sodalizio, determiNOME da mutamento di equilibri interni all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (successivamen all’arresto, tra gli altri, del padre dell’istante, NOME COGNOMECOGNOME vertice uni NOME COGNOMECOGNOME del RAGIONE_SOCIALE), foriero di scelte criminali del tutto nuove che, complice una “crescita” delinquenziale, portava l’istante a «cambia completamente strategia criminale, intraprendendo un percorso illecit completamente diverso proprio all’esito (ed in ragione) di tali modific assetti».
Su tale giudizio ha ritenuto ininfluente la lettura delle motivaz delle sentenze allegate dalla difesa a corredo dell’istanza e, segnatame quella del Giudice per le indagini preliminari del 25 novembre 2020, posto che stessa non risultava divenuta cosa giudicata e, comunque, per la estrem genericità della motivazione in punto di riconosciuta continuazione tra i reat giudicati e l’RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicata seconda delle sentenze oggetto dell’odierna istanza.
Ricorre con un unico atto per cassazione NOME COGNOME, tramite i difensori fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO e deduce la violazione dell’art. 81 cod. pen. con un motivo articolato.
La Corte territoriale avrebbe trascurato di valorizzare chiari indici sussistenza dell’unicità ideativa, evincibili sia dalla sentenza del Giudice indagini preliminari del 25 novembre 2020 (allegata al ricorso) – dimostrat della prosecuzione della partecipazione di COGNOME al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche successivamente all’anno 2010 e, segnatamente, dall’anno seguente, come si legge nel capo d’imputazione del capo 1) da tale sentenza giudicato, « attualizzazione di analoga condotta oggetto di contestazione fino all’anno 20 nel procedimento penale n. 460/2014 R.g.n.r.» – sia da quella della Sezio Terza di questa Corte di cassazione che, nel rigettare il ricorso di COGNOME avver condanna di cui alla sentenza Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 21 giu 2019, in punto di sussistenza dell’aggravante mafiosa ivi contestata, affermato che l’obiettivo delle condotte dell’RAGIONE_SOCIALE finalizzat narcotraffico fosse quella di avvantaggiare il dan COGNOME, alla costituzione di un monopolio nel narcotraffico ed incrementarne le casse, valorizzando inoltre collegamento tra le piazze di spaccio, gestite e controllare dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e gli approvvigionamenti provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 74 d.P. 309 del 1990.
Ha, poi, evidenziato come la lettura dei capi d’imputazione relativi alle associazioni consentisse di apprezzare la sostanziale sovrapponibilità partecipi, tutti aderenti al dan COGNOME, fatta eccezione di quei pochi che, non a caso, operavano nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti con ruo fornitori ovvero di stabili acquirenti.
Destituita di fondamento dunque, sarebbe l’affermazione contenuta nel provvedimento impugNOME secondo la quale COGNOME si sarebbe dedicato alla creazione di un’organizzazione autonoma e con persone diverse dagli affiliati anzi, proprio la lettura congiunta dei provvedimenti giudiziari in atti, dar contezza del fatto che il sodalizio finalizzato al narcotraffico, per il quale confermata l’aggravante della “mafiosità”, costituirebbe «una “costola” del dan COGNOME, specificamente dedita all’organizzazione dei traffici di stupefac nell’interesse di quest’ultima consorteria» (così a p. 12 del ricorso).
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, è intervenuto requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso quest Corte ha depositato la requisitoria in data 15 marzo 2024, oltre il termine
quindicesimo giorno antecedente all’udienza camerale, previsto dall’art. 6 comma 1, cod. proc. pen.
Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di funzional adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza cui le part sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l’intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede.
2.Ciò premesso, il ricorso è fondato.
Com’è noto, GLYPH il riconoscimento della continuazione necessita di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempor le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le ab programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenzi non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinaz estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Con peculiare riguardo alla configurabilità del vinco della continuazione tra più reati associativi è stato condivisibilmente «qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi soda criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati asso solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sull concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai pr della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente valutazione della natura permanente del reato associativo e dell’omogeneità d titolo di reato e delle condotte criminose» (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, 2017, Napolitano, Rv. 268786).
L’ordinanza impugnata non appare conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte sin qui richiamati.
Con riferimento, invero, ai primi due elementi ritenuti ostativ riconoscimento della continuazione – la parziale diversità soggettiva de compagine associativa e il differente ruolo operativo assunto da COGNOME -, invece rammentato che, in tema di reati associativi, non comportano soluzione d continuità nella vita dell’organizzazione criminosa: a) l’eventuale variazione d compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all’accordo
originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni b) l’estensione dell’attività criminosa alla commissione di reati di altra spe l’ampliamento dell’ambito territoriale di operatività (Sez. 2, n. 2864 26/04/2012, COGNOME, Rv. 253416, che ha precisato che, una volta individuata l’esistenza di una data RAGIONE_SOCIALE mafiosa, per affermare che ad essa ne susseguita una diversa occorre la prova che la seconda sia scaturita da diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamen cessato di esistere a causa di un ben determiNOME evento traumatico, che abb generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione).
Quanto all’asserita estemporaneità dell’adesione al secondo sodalizio, risu dagli atti nella disponibilità cognitiva e valutativa di questa Corte – il ricor le allegate sentenze, e il provvedimento impugNOME – che COGNOME fosse interessa principalmente al traffico di droga attività, sua volta, ab initio tra i reati fine dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sicché la valutazione di ritenuta frattura fra le progettazioni criminali c giudice dell’esecuzione ha ritenuto ostativa dell’unico disegno criminoso non tenuto in adeguata considerazione gli elementi segnalati dalla difesa al fin dimostrare la continuità dell’RAGIONE_SOCIALE ex art. 74d. P.R. n. 309 del 1990 co disegno criminoso dell’RAGIONE_SOCIALE, già inseri nell’RAGIONE_SOCIALE partecipata sino al 2010.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, per nuovo esame, libero negli esti, ma ossequiante d principi affermati e richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 29 marzo 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Pr ident